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In relazione agli eventi drammatici che purtroppo continuano a ricordarci le cronache, ricompaiono i soliti propositi dei legislatori relativi ad eventuali aumenti delle sanzioni, alla necessità di maggiori controlli e all’assunzione di ulteriore personale con tale scopo, quali possibili (inutili) rimedi di cui si parla ormai da anni.
L’ultima proposta di prossima pubblicazione prevede un patentino a punti alle imprese del settore edilizia, quale immediata reazione a seguito di quanto accaduto nel cantiere ESSELUNGA di Firenze. Di quest’ultima novità non vi parlerò in questo mio commento perché approfondiremo il discorso non appena sarà ufficiale la pubblicazione della annunciata modifica normativa dell’art.27 del Testo Unico.
In relazione a quest’ultima prevista modifica è necessario tuttavia evidenziare che il tema formazione è argomento che viene richiamato nelle cronache e dai nostri legislatori, ministeri compresi. Sarà infatti uno dei parametri che consentirà il recupero dei punti in caso di penalizzazioni derivanti da infortuni o dalle cosiddette “colpe gravi” eventualmente riscontrate dagli organi di vigilanza.
Qual è tuttavia lo stato attuale del tema formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel nostro Paese?
E’ necessario richiamare quanto già da tempo previsto dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, e in particolare dall’aspetto normativo attuativo del nuovo Accordo Stato Regioni che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022 e del quale, nonostante i continui annunci della sua imminente pubblicazione, se ne sono perse le tracce.
La sua mancata pubblicazione, in ritardo di 20 mesi (!), aveva generato alla fine dell’anno scorso un dibattito contrastante in merito all’obbligo di aggiornare la formazione dei preposti ogni due anni, come previsto dalla modifica al T.U. introdotta dalla Legge 215/2021, o mantenendo per ora la periodicità dei cinque anni, non essendo uscito l’Accordo Stato Regioni.
Premesso che senza dubbio nella gerarchia legislativa la valenza della modifica al d.lgs.81/2008 apportata dalla Legge 215 è superiore all’eventuale futuro Accordo Stato Regioni, ne approfitto tuttavia per addentrarmi nell’applicabilità pratica di una nuova periodicità di due anni rispetto ai cinque previsti nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, e alle conseguenze che un eventuale anticipo per la formazione preposti potrebbe generare per le aziende nella già difficile e complicata gestione della periodicità della formazione dei dipendenti.
E’ evidente che una revisione del programma e dei contenuti del corso di formazione per i preposti è necessaria, essendo attualmente ancora in vigore l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. E’ altresì evidente che l’importanza della funzione di preposto è emersa in misura sempre maggiore negli ultimi anni e ha indotto lo stesso legislatore, anche tramite la Legge 215, ad effettuare specifiche modifiche dell’art. 19 del Testo Unico (d.lgs.81/2008) relativo agli obblighi di tale figura.
A questo punto ci troviamo tuttavia in un limbo applicativo in merito alla riorganizzazione della formazione che dovranno affrontare quasi tutte le aziende e gli enti, dovuto alla mancanza dello strumento fondamentale, il nuovo Accordo SR, che potrebbe favorire l’immediato aggiornamento necessario alle competenze in primo luogo del preposto, figura indispensabile per garantire in futuro un reale miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La maggior parte delle aziende, e in particolare i datori di lavoro, i dirigenti e i responsabili della formazione, di fronte alla immediata applicabilità della biennalità degli aggiornamenti preposti, si chiedono “a che pro?” e soprattutto “cosa abbiamo di nuovo” per anticipare di tre (!!) anni una formazione ormai superata per argomenti e contenuti. Le uniche modifiche del contenuto della parte normativa del corso di formazione di aggiornamento del preposto riguarderebbero quasi esclusivamente la novità dell’obbligo di sospendere l’attività dei lavoratori ad esso sottoposti in caso di loro inottemperanze alla sicurezza richiamate dallo stesso art.19.
E’ indispensabile procedere ad un anticipo di 3 anni per le 6 ore di aggiornamento del preposto quando l’unica novità importante risiede esclusivamente nell’aspetto evidenziato? Quanto piuttosto non sarebbe opportuno attendere le novità dei nuovi corsi di formazione per i preposti che ci auguriamo siano più efficaci rispetto allo stato attuale?
Sicuramente sarebbe molto più importante che il legislatore provveda, oltre alla novità della patente a punti per le imprese del settore edile a cui verrà collegato l’eventuale recupero dei punti stessi tramite la formazione, alla urgente redazione e pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni previsto dalle modifiche della Legge 151/2021, oggi in grande ritardo. Si ricorda che esso prevederebbe un’ulteriore fondamentale e utilissima novità consistente nella formazione obbligatoria di tutti i datori di lavoro, senza dubbio importante soprattutto alla luce dell’ormai pessima prassi dell’assegnazione dei lavori con lo sconsiderato diffusissimo impiego di subappalti.
L’attuale situazione estremamente ibrida e poco efficace in merito alla formazione obbligatoria e alla relativa gestione e programmazione comporta la seguente conclusione.
La biennalità dell’aggiornamento formazione preposti sarebbe in teoria già applicabile perché il nuovo comma 7ter dell’art.37 del d.lgs.81/2008 è da tempo in vigore.
La sua applicazione pratica tuttavia risulterebbe poco efficace alla luce dell’assenza prolungata di un nuovo Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto stabilirne fin dal 30 giugno 2022 (!!!) contenuti e durata.
Oggi, secondo una linea che molte aziende stanno seguendo per evitare di anticipare un corso di aggiornamento che sarebbe poco utile allo stato attuale, sarebbe consigliabile mantenere i cinque anni di periodicità per i preposti aspettando come Godot quanto il legislatore aveva promesso.
In caso di controlli che prevederebbero la quasi immediata sospensione dell’attività ai sensi dell’allegato I del Testo Unico, l’azienda potrebbe comunque rimediare con un’attivazione immediata dell’aggiornamento della formazione del preposto, eventualmente rilevato in ritardo dall’organo di vigilanza in caso di controlli.
Infine mi auguro vivamente che il ritardo normativo attuale non segua l’odissea ancora in corso relativa alla formazione degli addetti ai lavoratori in ambienti confinati, il cui Accordo Stato Regioni non è ancora stato redatto e pubblicato e ormai il ritardo è diventato di ben 13 anni.
Forse un interpello proposto alla Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro potrebbe stimolare l’uscita di un chiarimento in merito all’effettiva obbligatorietà del rispetto della biennalità dell’aggiornamento preposti, oggi ancora oggetto di un vuoto normativo che stabilisca nuovi contenuti e nuovo programma di formazione.

Ing. Bergagnin Stefano

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