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La Legge del 29 aprile 2024 n. 56 è il frutto della conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il 2 marzo 2024 è infatti entrato in vigore il comunemente denominato “Pacchetto sicurezza sul lavoro” già presentato nello schema del decreto-legge PNRR intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” poi convertito nella Legge 29 aprile 2024, n 56.

In particolar modo, il focus del presente articolo sarà mirato ad un tema particolarmente incisivo riportato all’interno del CAPO VIII della Legge intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” e riguardante la cosiddetta “patente a crediti” denominata comunemente “patente a punti”.
In particolare l’art.29 della Legge n.56/2024 al comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art 27 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81. La nuova versione dell’articolo 27, che salvo sorprese entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024, introduce infatti un nuovo concetto basato sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevedendo quindi, sia per imprese che per i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, di attenersi a specifiche disposizioni legislative per poter operare in legalità. La patente, richiesta dal responsabile legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo, viene rilasciata previo possesso dei seguenti requisiti minimi:

  • Iscrizione CCIA
  • Adempimento obblighi formativi di cui all’Art 37 D. Lgs 81/2008
  • Adempimento obblighi formativi previsti per i lavoratori autonomi
  • Possesso di DURC
  • Possesso di DVR
  • Possesso di DURF

Il comma 5 dell’articolo in oggetto indica che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti” interdicendo quindi la possibilità a chi ha meno di 15 crediti di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Il comma 6 dell’art.29 prevede decurtazioni di crediti previste, infatti: “Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Di seguito sono elencate alcune delle principali violazioni che comportano la decurtazione dei punti dalla patente, come riportate nell’allegato I-bis (che in totale ne prevede 29) della Legge n.56/2024:

  • Omessa elaborazione del DVR: 5 crediti.
  • Omessa elaborazione del PEI: 3 crediti.
  • Omessi formazione ed addestramento: 2 crediti in totale a prescindere dal numero di lavoratori.
  • Omessa costituzione del SPP o nomina del relativo RSPP: 3 crediti.
  • Omessa elaborazione del POS: 3 crediti.
  • Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto: 2 crediti a prescindere dal numero di lavoratori.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 crediti.
  • Mancata installazione di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 crediti.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurale idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 crediti.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 crediti.
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 crediti.
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 crediti.
  • Accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 intitolato “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute del lavoratori”: 7 crediti
  • Provvedimenti sanzionatori di cui all’art 3, commi 3 e seguenti, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12. convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002 n.73. Tale Legge viene citata all’interno dell’Allegato I bis annesso alla Legge 29 aprile 2024 n 56 prevedendo sanzioni con conseguenti decurtazioni di crediti (vedi tabella Allegato I bis n. 21,22,23 e 24) : 7 crediti
  • Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: la morte (20 crediti), inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (15 crediti) inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni (10 crediti)**.

** rispetto a questo ultimo punto, nel caso di infortunio da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può decidere di “sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di 12 mesi” definendone altresì i criteri, le procedure e i termini.

I crediti decurtati possono essere reintegrati attraverso la frequenza di specifici corsi, con un limite massimo di 15 crediti complessivi. Dopo due anni dalla notifica degli atti, è possibile incrementare il punteggio della patente fino a un massimo di dieci crediti aggiuntivi, purché non siano stati emessi ulteriori provvedimenti disciplinari.

Le informazioni sulla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale per la prevenzione del lavoro sommerso.

La Legge 29 aprile 2024 n 56 prevede infine che non è necessaria la patente per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA e si introduce un nuovo obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente o dell’attestato di qualificazione SOA da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

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