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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024

Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.

L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Malattie professionali tabellate – D.P.R. 1124/1965: aggiornamento DM 15/11/23

Le malattie tabellate sono inserite in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965 s.m.i., il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. L’ultimo aggiornamento di tale elenco è quello contenuto nel D.M. 15/11/2023 “Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali”.

Fra i precedenti aggiornamenti si ricordano i seguenti:

D.M. 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, in vigore dal 19 novembre 2023.
D.M. 10 giugno 2014 “Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” in vigore dal 27 settembre 2014.

RAEE: pubblicate le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE

Il 10/01/2024 il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato il documento con le nuove condizioni di ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta al momento dell’istallazione di un nuovo prodotto.

Pertanto, le imprese la cui attività è solo l’installazione delle nuove apparecchiature, ma non la vendita, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere:

  • il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;
  • gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE è necessario:

  • iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la “Convenzione operativa”;
  • garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
    garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023;
  • essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).

Le nuove condizioni non valgono per gli installatori di pannelli fotovoltaici per i quali saranno definite regole specifiche.

 

I.N.L.: nota e chiarimenti su lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e certificazione dei contratti

Con nota del 24 gennaio 2024 n. 694 l’I.N.L. ha ricordato, in linea con quanto già sostenuto dal Ministero del Lavoro nella nota 27 giugno 2013, n. 11649, che la misura del 30% della forza lavoro, nel caso di attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dalla forza lavoro complessiva, risultante dal Libro Unico dell’azienda.

La disposizione sopra riportata impone, quindi, alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi (ossia l’esperienza almeno triennale) e la tipologia contrattuale, che deve essere prioritariamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’INL ha altresì precisato che, qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, ossia con ricorso a forme diverse dal tempo indeterminato, essa dovrà procedere alla certificazione del relativo contratto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003.

La nota ha, però, poi, aggiunto l’indicazione secondo cui “… nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.

 

OT23 – 2024: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 29/02/2024

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2024 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 29/02/2024, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2023.

 

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 29/02/2024

Il 29/02/2024 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Si ricorda inoltre che il 29/02/2024 scade il termine per le richieste di esenzione ex ante e rimborso ex post sulle esportazioni di imballaggi. Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

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