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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

 

Principio “DNSH”: aggiornata la Guida operativa con Circolare n. 22 del 14/05/2024

La Circolare n. 22 del 14/05/2024 ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”. Tale guida aggiorna e integra le precedenti versioni di cui alle Circolari n. 32 del 30/12/2021 e Circolare n. 33 del 13/10/2022.

Tra le principali novità della Guida operativa aggiornata si segnala:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
    un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  • il chiarimento circa l’interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e amministrazioni centrali;
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione per specifiche attività dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

 

Gestione residui della manutenzione del verde come sottoprodotti: chiarimenti della Commissione Europea

Con Nota del 26/04/2024, la Commissione Europea ha risposto al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del M.A.S.E. che chiedeva se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC – art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.

La Commissione, dopo aver riportato la normativa citata, ha concluso che “i servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che “i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva” (siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas)”.

 

Esenzione consulente ADR: nuovi chiarimenti Ministeriali

Il 14/05/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso la Circolare prot. 13921 recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, con lo scopo di chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare chiarisce l’ambito di applicazione del DM 07/08/2023, che si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR).

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Infine, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

 

RENTRI: iniziata la fase di formazione per gli operatori

Il progetto formativo finalizzato ad informare gli operatori sulle modalità di impiego e utilizzo del RENTRI, ha preso avvio dallo scorso 16/04/2024. Si evidenzia infatti come il MASE ha organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione sul suo funzionamento a regime.

L’attività di formazione sarà articolata in due Moduli:

Modulo I:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
  • illustrazione dell’ambiente dimostrativo

Modulo II:

  • Illustrazione delle applicazioni RENTRI
  • Modalità di gestione dei FIR cartacei
  • Illustrazione dei servizi di supporto

 

OT23 2024: modello e istruzioni INAIL valide per la richiesta di sgravio

INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024. Il modello è stato corretto e sono disponibili i modelli e la guida aggiornati al 19/09/2023.

Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.

Le modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti riguardano:

  • l’intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori” mentre ora l’intervento è così definito: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura“.
  • correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

 

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

 

CONAI: adempimenti Giugno 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

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