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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti

Rifiuti metallici: nuova Delibera dell’Albo gestori ambientali per le imprese di raccolta e trasporto

ll Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito con Delibera n. 4 del 03/06/2021 il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. La Delibera indica i criteri e le modalità semplificate di iscrizione al Registro, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività; essa entra in vigore il 1/09/2021.

L’iscrizione al registro avviene “d’ufficio” per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3 (già iscritte per esempio in cat. 4). Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.
Le imprese per iscriversi devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza; essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare; essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A” della Delibera in oggetto.

Esposizione ad agenti chimici: aggiornato l’elenco dei valori limite di esposizione

Con D.M. 18/05/2021 Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare l’Allegato XXXVIII (valori limite di esposizione) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alla direttiva n. 2019/1831/UE. La Direttiva definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

R.E.N.T.Ri: al via il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

Il Ministero della transizione ecologica ha avviato la fase di sperimentazione e operatività del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti (R.E.N.T.Ri).
Il R.E.N.T.Ri risulta operativo dal 1/06/2021, e accessibile dal portale www.rentri.it, dove risulta disponibile la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità; le associazioni e le imprese del settore ICT forniranno il proprio aiuto per la condivisione di specifiche soluzioni tecnologiche.
Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

COVID-19: nuovo rapporto ISS sulla sanificazione di strutture non sanitarie

In data 20/05/2021 è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici, che aggiorna le indicazioni contenute nel precedente Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Tale rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2. Esso contiene procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell’aria degli ambienti. Per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione sono descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.

Cromo: nuovo limite per le acque potabili

E’ entrato in vigore il 1/07/2021, il Decreto del Ministero della Salute 30/06/2021 che ha modificato il valore fissato nell’allegato I, parte B, al Decreto Legislativo 2/02/2001, n. 31, per il parametro Cromo totale.

Dal 1° luglio 2021 infatti il valore limite del parametro Cromo totale nelle acque potabili risulta pari a 25 µg/l. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 e’ pari a 50 µg/l. Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché’ venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.

Stabilimenti/unità produttive che utilizzano “sostanze pericolose”: invio relazione tecnica entro il 28/08/2021

Entro il 28/08/2021 i gestori di stabilimenti ed installazioni (in esercizio al 28/08/2020) in cui sono utilizzate nei cicli produttivi sostanze o miscele classificate come: cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (frasi di rischio: H340, H350, H360), con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH – 1907/2006, devono inviare all’Autorità competente una relazione nella quale si analizza la disponibilità di alternative, si considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica relativamente alla sostituzione delle predette sostanze.

Tra gli adempimenti, derivanti dal D.Lgs. 102/2020, entrato in vigore il 28/08/2020, è previsto inoltre che gli stessi soggetti dovranno poi presentare una domanda di autorizzazione entro il 01/01/2025 fatta salva la possibilità per l’Autorità competente di anticipare detta scadenza sulla base della relazione di cui al precedente periodo o in occasione di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione già in essere. Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure previste dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020 il gestore dovrà quindi esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.

Bando ISI INAIL 2020: termina il 15/07/2021 la procedura informatica

Dal 01/06/2021 e fino al 15/07/2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20/07/2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online della richiesta.

MUD 2021: sanzioni per eventuale presentazione in ritardo

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 prevede la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2020 alla CCIAA competente entro il 16/06/2021.
Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15/08/2021) dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €. La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.

CONAI: adempimenti in scadenza a Luglio 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dal 01/07/2021 risulta inoltre ridotto il contributo ambientale CONAI su carta e cartone; esso, infatti, passerà dagli attuali 55 €/ton a 25 €/ton per tutti gli imballaggi in carta e cartone. La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

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