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A seguito dell’approvazione del 2021 del Parlamento dell’Unione Europea della revisione della direttiva amianto, dopo un percorso di quasi due anni che ha coinvolto la Commissione europea e il Consiglio europeo, è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Europea la nuova Direttiva Europea (UE) 2023/2668, del 22 novembre 2023. Essa modifica la precedente versione della Direttiva 2009/148/CE ed è volta a garantire maggiormente la sicurezza dei lavoratori nei confronti dei pericoli derivanti dall’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.

La nuova Direttiva fa parte del Piano europeo di lotta contro il cancro derivante da rischi generati negli ambienti di lavoro. E’ noto da tempo che l’amianto è una sostanza pericolosa per la salute che può causare il cancro. E’ presente soprattutto nel settore dell’edilizia, in quanto sono ancora numerosi gli edifici che richiedono la rimozione di parti di essi nei quali l’amianto è presente. Esso è la causa del 78% dei tumori professionali riconosciuti nell’Unione Europea, causati dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, poiché le fibre di amianto continuano ad essere rilasciate e pertanto risultano inalabili da chi opera nei pressi di edifici in cui esso è ancora presente in uno stato non accettabile, ma soprattutto da chi effettua lavori di ristrutturazione edilizie, in particolare sulle coperture di edifici.

Nonostante sia stato vietato l’uso di tutte le forme di amianto nell’UE sin dal 2005, le sue fibre sono infatti ancora presenti in milioni di edifici e di infrastrutture. I dati forniti dall’UE citano l’amianto causa di morte di oltre 70.000 persone ogni anno in Europa.

La nuova normativa riduce gli attuali valori limite di esposizione all’amianto e prevede modalità più accurate per effettuare le misure dei livelli di esposizione. In particolare, al fine di una maggiore precisione nel rilevare l’effettiva concentrazione dell’amianto negli ambienti di lavoro, viene prevista una modalità di misura tramite microscopia elettronica (EM), metodologia più avanzata e sensibile. Ci sarà pertanto un approccio di maggiore prevenzione in relazione soprattutto agli interventi di manutenzione di vecchi edifici dove ancora sono presenti (o sono sospettate) parti con presenza di amianto.

Attualmente il metodo più utilizzato dai laboratori specializzati è la microscopia ottica, che consente di misurare la quantità presente di amianto. La microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo di nuova generazione che offra risultati ad essa equivalenti, risulta più sensibile garantendo una maggiore precisione a tutela dei lavoratori esposti per i quali diventa necessario effettuare tale verifica preventiva.

Sarà previsto un periodo di adattamento tecnico che consenta anche una maggiore coerenza tra le diverse metodologie a disposizione. Per questo, anche se la Direttiva entrerà in vigore secondo la nuova versione 2023/2668, agli Stati membri sarà data possibilità di recepimento, tramite pubblicazione della stessa all’interno della propria normativa, fino al 21 dicembre 2025.

Per quanto riguarda i valori di esposizione la nuova direttiva prevede che:

  • Entro il 21 dicembre 2029 i datori di lavoro provvedono che nessun lavoratore risulti esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0.01 fibre/cm3, misurata tramite apparecchiature di microscopia elettronica in rapporto a una media ponderata in periodo di tempo (TWA) di 8 ore (attualmente il valore limite è ancora di 0,1 fibre/cm3).
  • In merito alla scelta della metodologia di misurazione entro il 21 dicembre 2029, essa viene concessa ad ogni Stato membro dell’UE; in particolare i datori di lavoro dovranno provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
    0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore se nella misurazione verranno considerate fibre ultrasottili di larghezza inferiore a 0,2 micrometri;
    0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore se nella misurazione verranno considerate fibre di amianto di lunghezza superiore a 5 micrometri e larghezza inferiore a 3 micrometri

Qualora vengano superati i nuovi limiti i lavori dovranno cessare immediatamente, e si dovrà individuare le cause del loro superamento e programmare le misure per l’immediata eliminazione della situazione riscontrata.

Saranno inoltre previste modifiche delle procedure operative nei cantieri di bonifica e in altre attività con presenza di amianto, al fine di tutelare non solo i lavoratori ma anche la popolazione civile. Dovrà essere certificata la presenza di amianto negli stabili sottoposti a lavorazioni come la demolizione, la manutenzione e la ristrutturazione.
La nuova direttiva prevede inoltre che vengano definiti criteri di formazione per i lavoratori impegnati nell’operazione di rimozione e smaltimento dell’amianto.
Per quanto riguarda le imprese autorizzate ad effettuare i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto diventerà per esse obbligatoria una specifica autorizzazione dell’autorità competente (al momento già obbligatoria nel nostro Paese per ogni lavorazione da effettuare), ma tramite una prova della conformità dell’intervento da eseguire e la dimostrazione dell’avvenuta completa formazione dei lavoratori ad essa
destinati, tramite specifici certificati attestanti la stessa.

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