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Crediamo possa essere di interesse condividere un sintetico chiarimento relativamente all’estensione dell’obbligo di nomina di un Consulente ADR alle imprese che risultano anche solamente “speditore”, che ha suscitato perplessità in diverse aziende clienti.

L’obbligo, per le aziende ad esso soggette, è entrato in vigore a partire dal 1° Gennaio 2023. Ma vediamo a quali aziende si applica e quali sono invece esenti.

Ricordiamo che ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route” cioè l’Accordo europeo relativo ai trasporti di merci e rifiuti pericolosi su strada pubblica, che regolamenta:

  1. la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada
  2. le norme e prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose
  3. le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori
  4. le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne
  5. i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio

L’Accordo riguarda la sola fase di spedizione e trasporto su strada pubblica: una merce o rifiuto è dunque soggetto ad ADR se è in grado di provocare dei danni alla salute, ai beni e all’ambiente durante le operazioni di spedizione e trasporto (come definito alla sezione 1.2.1 dell’Accordo con relativi obblighi indicati alla sezione 1.4.2.1).

L’accordo, nella sua ultima versione del 2019, prevede, a partire dal 1° Gennaio 2023, l’estensione dell’obbligo di nomina di un Consulente ADR alle imprese che risultano anche solamente “speditore” (e non solo alle aziende “trasportatrici”) di merci pericolose su strada (punto 1.6.1.44)

Con Nota MIT prot. 40141 del 21 dicembre 2022, il Ministero ha tuttavia provveduto a chiarire il campo di applicazione di questo obbligo, specificando che le imprese “speditrici” – qualora rientrino nel rispetto di determinati parametri – sono esentate dall’obbligo di nomina di un proprio consulente ADR.

Le esenzioni sono previste in due casi specifici, in riferimento alle spedizioni ordinarie caratterizzate da frequenza e/o periodicità costante seppure in quantità entro certi limiti, e in riferimento alle spedizioni “occasionali”.

Nel primo caso, spedizioni ordinarie, risultano esenti le imprese con spedizioni rispondenti a quanto indicato ai punti 1.1.3.6 (esenzione parziale) e 3.4 (esenzione per imballaggio in quantità limitate) dell’Accordo Europeo, già disciplinate nel nostro Paese dall’art.3 comma 6 lettera a) del d.lgs. 40/2000.

Nel secondo caso, probabilmente il caso più frequente, quando le spedizioni occasionali rispettano le indicazioni riportate nell’art.2 del D.M. 04/07/2000. In tal caso i limiti per gli “speditori” occasionali sono i seguenti:

  • massimo di 3 spedizioni al mese di merci pericolose
  • massimo di 24 spedizioni all’anno di merci pericolose
  • massimo di 180 tonnellate/anno di merci pericolose spedite

Per tutte le imprese che non rientrano in queste esenzioni l’obbligo della nomina andava effettuato entro il 31/12/2022, data del termine del periodo di deroga previsto dal punto 1.6.1.44 dell’Accordo ADR 2019.

Se la classificazione evidenzia che il rifiuto è soggetto ad ADR ma dall’analisi dei quantitativi spediti emerge che l’azienda non ricade nell’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, non dovrà essere nominata questa figura.

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