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Le misure di semplificazione sono sempre ben accolte, anche se tardive: quando ormai le aziende si sono dotate di sistemi di controllo dei Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, investendo tempo e risorse in procedure, tecnologia e sistemi anche avanzati per adeguarsi all’obbligo e contemporaneamente mantenere la necessaria efficienza produttiva, ecco che la legge di conversione del Decreto-Legge n. 127/2021 introduce alcune novità.

Con buona pace del Garante per la Privacy, che inizialmente si era fortemente opposto a misure che, di fatto, mettono a conoscenza il datore di lavoro e i suoi delegati di dati sensibili di tipo sanitario dei lavoratori, la legge di conversione n. 165 del 19 Novembre 2021 ha introdotto le seguenti novità:

Consegna della copia del green pass al datore di lavoro

  • I lavoratori potranno consegnare ai datori di lavoro una copia della propria certificazione, evitando così i controlli giornalieri per tutta la durata della validità. Nulla vieta alle aziende di verificare a campione le certificazioni, per accertarsi della validità delle stesse.
  • Sarà limitata ai lavoratori che non consegnano copia del green pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. App VerificaC19; Portale istituzionale INPS; sistemi integrati).

I datori di lavoro che vorranno utilizzare la semplificazione dovranno:

  • informare i lavoratori della facoltà loro riconosciuta e delle modalità per avvalersene, evidenziando l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi variazione della validità del proprio green pass. Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli green pass;
  • prevedere la modalità di consegna delle certificazioni, individuando con atto formale i soggetti incaricati e riceverle e a controllarle;
  • far sottoscrivere al lavoratore un’informativa sulle modalità di gestione dei dati personali, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass e applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi COVID-19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).

Ambito di applicazione e altre novità/chiarimenti

  • La certificazione verde è necessaria espressamente anche per i discenti dei corsi di formazione.
  • Per i lavoratori in somministrazione la verifica del possesso della certificazione verde compete all’impresa utilizzatrice; il somministratore deve informare i lavoratori circa l’obbligo di averla e di esibirla su richiesta.
  • I lavoratori le cui certificazioni verdi scadono durante la giornata lavorativa possono rimanere sul luogo di lavoro fino al termine del turno; il lavoratore trovato sprovvisto di certificazione in corso di validità all’interno del luogo di lavoro dovrà dimostrare – esibendo la data e l’ora di scadenza della propria certificazione – che, al momento dell’accesso, era in possesso di un green pass valido.
  • Per le imprese con meno di 15 dipendenti, la durata massima del periodo di sospensione per mancanza di certificazione verde e dei contratti di lavoro stipulati per la sostituzione è di 10 giorni lavorativi ed il rinnovo di tali contratti è libero, cioè non è più limitato ad un solo rinnovo.

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