Polizze catastrofali: prorogato l’obbligo per le PMI
È entrato in vigore il 31/03/2025, il D.L. 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, che differisce l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
In particolare, gli obblighi vengono prorogati come segue:
-al 1/10/2025 per le imprese di medie dimensioni;
-al 31/12/2025 per le piccole e microimprese.
Per tali imprese, il decreto precisa che l’art. 1, comma 102, della Legge 213/2023 (per cui “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”), si applica con decorrenza dalla stessa data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
Rimane invece fermo al 31/03/2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
F-GAS: novità sulla certificazione degli operatori
Sulla G.U. Europea del 31/03/2025, sono stati pubblicati tre nuovi regolamenti di esecuzione relativi alla certificazione delle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di determinate attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra.
Nello specifico i regolamenti in questione risultano i seguenti:
– Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione;
– Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione;
– Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione.
Tali regolamenti entreranno in vigore il 20/04/2025.
Regione Veneto: novità per “sottoprodotti” legati alla filiera di lavorazione delle pelli e della pietra
La Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 38 del 25/03/2025 due decreti che riconoscono e definiscono i criteri per il riconoscimento di “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di scarti e residui di produzione derivanti dalla filiera di lavorazione delle pelli e della pietra.Si tratta del Decreto n. 78 del 07/03/2025, che riconosce il sottoprodotto denominato “Rifili, pezzami, ritagli di pelle finita” derivante dalla lavorazione conciaria. Il sottoprodotto di pelle, che risponde ai requisiti dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, può essere destinato alla produzione di calzature, di pelletteria, di guanti, di oggetti di arredo in pelle, di abbigliamento in pelle o alla riparazione di prodotti in pelle. Il documento individua i trattamenti cui può essere sottoposto il residuo, i requisiti tecnici e ambientali, gli aspetti gestionali nonché la tracciabilità del sottoprodotto.
Per quanto riguarda invece il Decreto n. 79 del 10/03/2025, esso riconosce quali sottoprodotti gli sfridi e i fanghi di segagione derivanti dalla trasformazione del calcare lastrolare denominato “Pietra della Lessinia – Pietra di Prun (Rosa, Bianca)”. I fanghi si differenziano dagli sfridi esclusivamente per granulometria e contenuto d’acqua. Il calcare subisce lavorazioni esclusivamente meccaniche (taglio, spessoramento, levigatura, ecc …) e i limi di segagione una filtropressatura. I sottoprodotti possono essere impiegati in progetti di ricomposizione ambientale delle cave, riqualificazione ambientale per il recupero di aree degradate, rimodellamenti morfologici funzionali alla realizzazione di infrastrutture. Tale decreto precisa, inoltre come eventuali trattamenti (come la riduzione volumetrica degli sfridi o l’unione di fanghi e sfridi) possono essere effettuati sia dal produttore che dall’utilizzatore del sottoprodotto. Il tempo di deposito non può superare i 36 mesi, pena la gestione quale rifiuto.
ADR: nuove indicazioni introdotte con la pubblicazione del DM 13/02/2025
Sulla G.U. del 19/03/2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13/02/2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Con tale DM è stata recepita la Direttiva Delegata (UE) 2025/149 della Commissione, adottata il 15/11/2024, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il provvedimento modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1 della direttiva, con lo scopo di allineare la normativa europea agli aggiornamenti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN), applicabili dal 01/01/2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.
Gli Stati membri sono tenuti a recepire queste disposizioni entro il 30/06/2025.
Gestione rifiuti costituiti da sfalci e potature: nuove istruzioni operative da MASE
Il MASE con Circolare prot. n. 39940 del 03/03/2025, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, a seguito delle modifiche normative introdotte con la conversione del Decreto-legge n. 153 del 17/10/2024 (c.d. “DL Ambiente”), avvenuto con Legge n. 191 del 13/12/2024.
Le suddette modifiche ripristinano in parte la situazione preesistente al D.Lgs. n. 116/2020. Prima delle modifiche introdotte con tale D.lgs., infatti, la normativa nazionale non faceva distinzione tra i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato. In precedenza, infatti, a stabilire se tali rifiuti fossero urbani o speciali erano solo i criteri quantitativi di assimilazione definiti a livello locale dai singoli Comuni. L’unica novità introdotta dal D.lgs. 116/2020 e dalla Legge n. 191/2024, riguarda proprio la perdita di tale potere discrezionale locale; resta comunque in capo al produttore, diverso dall’utenza domestica, la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto.
Per quanto riguarda la gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di Raccolta, il MASE precisa che il fatto che la qualificazione dei rifiuti da manutenzione del verde privato derivanti da attività professionali come urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione. La norma stabilisce che, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 198 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.mi., i Comuni regolamentano l’organizzazione e la gestione dei CdR, comprese le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso per le utenze. Pertanto, i Comuni, tramite appositi regolamenti possono disciplinare la raccolta di questi flussi e prevedere limitazioni di accesso ai CdR da parte delle utenze non domestiche.
Bando ISI INAIL 2024: finanziamenti per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro al via dal 14/04/2025
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dell’articolo 1, commi 862 -864 della Legge 28/12/2015, n.208 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’INAIL finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
La procedura di domanda per il corrente anno si aprirà a partire dal 14/04/2025 con temine ultimo entro le ore 18:00 del 30/05/2025.
Gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita: novità introdotte dal MASE
Il MASE ha pubblicato sul proprio portale la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati “. Il nuovo documento, approvato con D.D. n. 45 del 12/03/2025, recepisce le novità introdotte dal “Decreto Energia” n. 181/2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (DL 84/2024).
Le principali novità introdotte riguardano:
– le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);
– la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali;
– una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.
Per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal 01/04/2025 fino al 31/05/2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 01/07/2025 al 30/09/2025.
Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità per Responsabile tecnico e controlli documentali
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere con novità per il ruolo di Responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante e sui controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese all’ANGA.
Nello specifico si tratta di:
Deliberazione n. 1 del 06/03/2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.
La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del c.d. “D.L. Ambiente” ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
Deliberazione n. 2 del 06/03/2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.
La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
RENTRI: scadenza pagamento diritti di iscrizione e invio dati al 30/04/2025
Entro il 30/04/2025 dovrà essere versato il contributo di iscrizione annuale da parte dei soggetti che hanno provveduto all’iscrizione nel 2024. Si ricorda che entro il 30/04/2025 dovranno inoltre essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Marzo 2025).
MUD rifiuti 2025: scadenza presentazione entro il 30/06/2025
Con provvedimento DPCM 29/01/2025 è stato pubblicato il decreto di “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD”, pubblicato in GU in data 28/02/2025.
In base all’art. 6 della Legge 25/01/1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione e pertanto entro il 30/06/2025.
Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2025
Il 30/04/2025 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:
Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.
CONAI: adempimenti Aprile 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.