La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, raccolta principalmente nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per tutte le realtà produttive, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni aziendali. All’interno di questo quadro normativo emergono due documenti che, seppur spesso confusi tra loro, hanno natura e finalità profondamente diverse: il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza).
Molti Datori di Lavoro, soprattutto quando si trovano ad affidare lavorazioni a imprese esterne o ad avviare cantieri, si chiedono quale documento sia necessario predisporre. La risposta non è immediata, poiché i due strumenti operano su piani diversi e rispondono a logiche altrettanto distinte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per comprendere appieno la differenza è utile analizzarne i presupposti normativi, i soggetti coinvolti, i contenuti e gli ambiti applicativi.
Il DUVRI e la gestione dei rischi da interferenze
Il DUVRI trova fondamento nell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, intitolato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. Questo articolo impone al Datore di Lavoro del soggetto Committente, una serie di obblighi nel momento in cui decide di affidare lavori, servizi o forniture a imprese esterne o a lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva.
Il cuore della norma è rappresentato dall’esigenza di gestire i cosiddetti rischi da interferenze, ossia quei pericoli che nascono dal potenziale contatto, spesso non programmato, tra attività diverse svolte in contemporanea da lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti. Si pensi, ad esempio, al caso di un’impresa di pulizie che opera nei locali di un’azienda durante l’orario lavorativo, oppure a una ditta di manutenzione chiamata per riparare un impianto mentre i dipendenti dell’azienda ospitante svolgono la loro attività ordinaria.
Il legislatore ha previsto che, in queste situazioni, il Datore di Lavoro Committente debba anzitutto verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, attraverso l’acquisizione di determinati documenti. Successivamente, egli è tenuto a fornire informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le lavorazioni e a cooperare con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
Il passo ulteriore, e più significativo, è la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) normato dal Comma 3, Art 26 -D. Lgs 81/08 che recita quanto segue: “Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. […]
Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. […]
In sostanza, questo documento descrive quindi in maniera sistematica le possibili interferenze tra le attività dell’azienda ospitante e quelle dell’appaltatore e individua le misure necessarie per eliminarle o ridurle al minimo. Il DUVRI, inoltre, deve essere allegato al contratto di appalto e aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori. È bene sottolineare che il DUVRI non ha come scopo principale quello di prendere in considerazione i rischi specifici propri o quelli dell’attività dell’impresa appaltatrice, che restano a carico di quest’ultima, ma si concentra principalmente sugli aspetti di interazione tra più soggetti operanti nello stesso contesto, e quindi sui rischi interferenziali.
Il POS e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Se il DUVRI nasce in ambito aziendale, il POS appartiene a un contesto completamente diverso: quello dei cantieri temporanei o mobili, disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, intitolato “Cantieri temporanei o mobili”. In particolare, la definizione di POS si trova all’articolo 89, comma 1, lettera h) che recita quanto segue:
“Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”;
mentre i suoi obblighi di redazione sono disciplinati dall’articolo 96, che stabilisce i compiti delle imprese esecutrici:
“I Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:”
(…)
– lettera g: “redigono il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).”
Il POS è quindi quel documento che ciascuna impresa esecutrice deve redigere prima dell’inizio dei lavori in un cantiere. A differenza del DUVRI, il POS non riguarda le interferenze tra Committente e appaltatori, bensì la gestione dei rischi specifici legati alle proprie lavorazioni che l’impresa andrà a svolgere. Si tratta quindi di un piano operativo, che descrive le misure di sicurezza adottate, le procedure da seguire, i dispositivi di protezione individuale da utilizzare e l’organizzazione della sicurezza interna all’impresa in relazione a quel determinato cantiere.
Per esempio, un’impresa edile chiamata ad effettuare una manutenzione straordinaria dell’intonaco di una facciata in cemento armato dovrà predisporre un POS che tenga conto dei rischi di caduta dall’alto, dell’uso di ponteggi, della movimentazione dei carichi e di tutte le altre criticità proprie di quel tipo di attività. Il documento è quindi personalizzato e specifico per ogni cantiere, non essendo sufficiente un POS “generico” valido per tutte le commesse.
Va inoltre precisato che, nei cantieri in cui non opera un’unica impresa ma più imprese, oltre ai singoli POS viene redatto anche il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza (CSE). In questi casi, il PSC assume la funzione di strumento di coordinamento generale, mentre i POS rimangono i documenti di dettaglio di ciascuna impresa.
Il rapporto tra DUVRI e POS
La confusione tra DUVRI e POS nasce spesso dal fatto che entrambi i documenti si collocano nel contesto degli appalti. Tuttavia, il discrimine fondamentale è dato dall’ambito di applicazione:
• Il DUVRI è richiesto negli appalti di lavori, servizi e forniture all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva, quando si creano interferenze tra lavoratori di organizzazioni diverse.
• Il POS è obbligatorio per le imprese esecutrici che operano in cantieri temporanei o mobili, a prescindere dalle interferenze con altre imprese.
Inoltre, vi è un’importante esclusione prevista dalla Legge: se in un cantiere edile è già stato redatto il PSC, il committente non deve elaborare anche il DUVRI. Questo perché il PSC svolge di fatto la funzione di gestione dei rischi da interferenze in ambito di cantiere.
In definitiva, il dilemma iniziale – POS o DUVRI? – non deve essere visto in termini di alternativa, ma di corretta individuazione del documento in base al contesto operativo.
Il DUVRI appartiene al mondo aziendale e si concentra sui rischi da interferenze derivanti dall’ingresso di imprese esterne o autonomi nei luoghi del committente. Il POS, invece, è lo strumento tipico dei cantieri temporanei o mobili e riguarda i rischi specifici di ciascuna impresa esecutrice.
Saper distinguere con chiarezza i due documenti significa non solo adempiere correttamente agli obblighi normativi, ma soprattutto garantire un’effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La sicurezza, infatti, non può essere ridotta a un mero onere burocratico: essa rappresenta un investimento indispensabile per la continuità aziendale, per la tutela della reputazione dell’impresa e, soprattutto, per il rispetto della vita e dell’integrità di chi lavora. Il legislatore, con il D.Lgs. 81/2008, ha costruito un sistema articolato che distingue con precisione ambiti, soggetti e responsabilità. Sta ai Datori di Lavoro, ai coordinatori della sicurezza e alle imprese stesse applicarlo in maniera consapevole, evitando confusioni e superficialità. Solo così si può rendere effettivo lo spirito della norma: creare ambienti di lavoro più sicuri e ridurre al minimo i rischi di infortuni e malattie professionali.
