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Da opzione a necessità, la gestione del contenimento del virus Sars-Cov2 ha portato alla riorganizzazione del mondo del lavoro, con ampio uso degli ambienti digitali: relazioni e interazioni attraverso l’utilizzo sempre più massivo di computer, smartphone e tablet.
Si sta parlando di smart-working che volendo tradurre il termine alla lettera suonerebbe come “lavoro intelligente”. In realtà il suo significato riguarda più la flessibilità della condizione del lavoro, infatti la traduzione proposta dalla normativa italiana tramite la Legge 81/2017 è stata “lavoro agile”. Purtroppo però la norma italiana al momento si è rivelata completamente insufficiente e poco centrata, raggruppando sotto il termine “Smartworking” quello che spesso dai media e dalle amministrazioni pubbliche (a volte anche private) viene classificato come tale, ma che invece è semplicemente “telelavoro”, vale a dire una modalità totalmente diversa che non prevede nessun raggiungimento di obiettivi.

Come si è sviluppato lo smart-working in epoca pre-Covid-19

Non si tratta meramente di attività svolte da casa, dal momento che le forme di smart-working sono abbastanza ampie, comprendendo ad esempio anche il co-working. Si tratta al contrario di ripensare le modalità di lavoro, eliminando vincoli spazio-temporali dedicati per convenzione al lavoro e introducendo al contempo il concetto di raggiungimento di obiettivi da condividere tra lavoratori e dirigenza per ottimizzare e migliorare sia le condizioni lavorative sia l’efficienza aziendale.
L’idea, nata negli Stati Uniti negli anni ’80, si è sviluppata in Europa nel decennio successivo, quando si iniziava a ipotizzare che la tecnologia potesse mettere tutto il mondo in comunicazione, senza necessità di essere fisicamente vicini. Il nostro Paese – anche causa la pandemia in corso – si è finalmente accorto in misura più ampia di queste possibilità, ed occorre ora uno sforzo di aumento di competenze per gestire questa opportunità nel modo migliore.

Le norme di riferimento dello smart-working

La crescita dei lavoratori ‘agili’ è stata nel tempo talmente consistente e costante, che anche il Parlamento Europeo, con Risoluzione del 13/9/2016, ha affermato il suo sostegno a questa pratica, ponendo l’accento sui benefici conclamati per aziende e lavoratori.

Il processo di ‘metabolizzazione’ dei principi teorici di quel tipo di lavoro non convenzionale è stato inizialmente avviato con il recepimento da parte del Legislatore italiano della forma del telelavoro, riferito solo al lavoro “da casa” (telelavoro appunto, che non prevede libertà di orario e programmazione per obiettivi), per arrivare poi alla Legge n. 81/2017 che disciplina il ‘lavoro agile’ quando è normalmente organizzato: in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ancora enormi tuttavia sono le carenze in merito alla formazione specifica necessaria per il lavoratori agili (indispensabile secondo le norme degli altri Paesi europei ed extra europei, che le applicano da tempo) e alle responsabilità sulla rispondenza alle norme dei luoghi di lavoro e della strumentazione utilizzati o a disposizione dei lavoratori.

Smart-working e sicurezza dei lavoratori

La questione sicurezza nei luoghi di lavoro ha quindi spostato la sua attenzione anche al di fuori dei consueti perimetri aziendali.

Gli incidenti, infatti, possono riguardare la possibile probabilità di accadimento, dal punto di vista statistico, di un semplice infortunio, di una malattia professionale – in particolare quella riguardante l’esposizione al videoterminale e al microclima dell’ambiente di lavoro – e non ultimo l’infortunio mortale, in relazione alle note rilevazioni Istat che indicano l’ambiente domestico come uno dei luoghi più a rischio. Uno di questi rischi potrebbe riguardare anche la valutazione dello stress lavoro-correlato, che in mancanza di adeguate misure preventive e di un corretto mantenimento dei rapporti sociali in ambito aziendale, potenzialmente si potrebbe sviluppare in modalità lavoro agile presso ambienti extra aziendali tra cui anche la propria abitazione. La situazione normativa introdotta dalla Legge 81/2017 richiede pertanto una revisione.

Nel frattempo gli esperti di PASS stanno lavorando (anche a livello nazionale) per approfondire gli strumenti disponibili per le aziende per ottenere gli effetti positivi dello smart working e ridurre le potenziali conseguenze che ne possono accompagnare lo sviluppo.

Libertà e doveri del lavoratore in smart-working

Si ricorda che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori, inoltre, devono “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale”.
Questo significa che al lavoratore devono essere fornite le corrette informazioni e la giusta formazione per occuparsi direttamente del proprio ambiente di lavoro, aspetto già applicato in Europa con specifica formazione obbligatoria, non ancora prevista in Italia.
Al lavoratore viene altresì lasciata ampia libertà di auto-organizzarsi previo patto concordato con la dirigenza aziendale al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle scadenze previste, collaborando con i propri colleghi.

Riflessioni iniziate da alcuni decenni, divenute di quotidiana importanza nell’epoca del distanziamento sociale. La sensazione è che alla fine dell’emergenza sanitaria NON si potranno ancora valutare benefici o svantaggi della modalità di svolgimento dello smart-working, avendone al momento non ancora chiarito le condizioni della corretta attuazione e non risolvendo la commistione normativa rispetto alle modalità di telelavoro, completamente diverse.

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