Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento
Smaltimento trasformatori ed apparecchiature contenenti PCB: scadenza 31/12/2025
Il MASE, con risposta all’interpello n. 153255 del 12/08/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regolamento UE 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra 50 e 500 mg/kg.
Nello specifico il parere richiesto mirava a chiarire se i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31/12/2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209/1999.
Come precisato dal MASE, il D.Lgs. n. 209/1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, deve essere vista alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla direttiva previgente, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2025.
Il Ministero ha dunque concluso che l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31/12/2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31/12/2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.
Cooperative e Organizzazioni di volontariato: chiarimenti sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
E’ stato pubblicato in GU la Legge di Conversione n. 118/2025 del D.L. 30/06/2025, n. 95, noto come “Decreto OMNIBUS 2025”; tale provvedimento prevede anche un riferimento alla sicurezza sul lavoro, riportando l’interpretazione autentica dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativamente all’applicazione delle norme di sicurezza a Cooperative e Organizzazioni di Protezione civile.
Il “Decreto OMNIBUS 2025” all’art. 6 quater fornisce l’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; tale articolo infatti definisce il “Campo di applicazione” del Testo Unico di Sicurezza che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.
Il comma 3-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oggetto di interpretazione autentica da parte del “Decreto OMNIBUS 2025”, riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza per cooperative sociali (definite dalla L.381/991) e organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.
In base all’interpretazione autentica, queste organizzazioni “non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità, ovvero gli obblighi ed i divieti del datore di lavoro e del Dirigente per la sicurezza, dettagliati nell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
In base all’interpretazione autentica fornita dal Legislatore, le Cooperative e le Organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, Croce Rossa, VV.F. e Soccorso alpino non sono sottoposti agli obblighi propri del Datore di lavoro e del Dirigente di cui all’art.18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e di conseguenza non risultano obbligati fra gli altri compiti, alla nomina del medico, alla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze, all’individuazione dei preposti e a tutti gli altri obblighi previsti per Datore di Lavoro e Dirigente.
L’equiparazione invece resterebbe valida per tutti gli altri obblighi propri del datore di lavoro e del dirigente previsti dagli altri articoli del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, quali, per esempio, l’obbligo della valutazione di tutti i rischi.
ESG: posticipati termini per la rendicontazione di sostenibilità in base alla Legge n. 118/2025
Il 10/08/2025 è entrata in vigore la Legge 08/08/2025 n. 118 recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. In particolare, si segnala l’art. 10, comma 1-bis che modifica quanto previsto per la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Nello specifico, in attuazione della direttiva UE 2025/794, il provvedimento posticipa i termini di entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità; nello specifico:
- per le imprese di grandi dimensioni e le società madri di un gruppo di grandi dimensioni che non costituiscono enti di interesse pubblico, dal 01/01/2025 al 01/01/2027, con obbligo di pubblicazione del report di sostenibilità nel 2028;
- per le piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle microimprese, dal 01/01/2026 al 01/01/2028, con obbligo di pubblicazione del report di sostenibilità nel 2029.
REACH 2025: nuove modifiche alle restrizioni dell’Allegato XVII
Dal 01/09/2025 entrano in vigore le nuove restrizioni previste dal Regolamento UE 2025/1731, che aggiorna l’Allegato XVII del “Regolamento REACH” introducendo limiti più stringenti per diverse sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione).
La Commissione Europea, con il Regolamento UE 2025/1731 del 08/08/2025, introduce modifiche all’Allegato XVII del “Regolamento REACH” introducendo nuove limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B.
Il provvedimento, in particolare, aggiorna le appendici 2, 4 e 6 dell’Allegato XVII, includendo ulteriori sostanze recentemente classificate come CMR dal Regolamento delegato UE 2024/197, e introduce modifiche specifiche per il cumene, con nuove deroghe per carburanti destinati all’aviazione.
Rifiuti: inasprite le sanzioni con il nuovo DL 116/2025
Il nuovo DL n. 116/2025, in vigore dal 09/08/2025, nato per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ma vigente su tutto il territorio nazionale, modifica in modo significativo alcuni punti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., introducendo nuovi reati e inasprendo le norme su gestione, abbandono e combustione illecita dei rifiuti.
Tale provvedimento modifica il D.Lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie che danno luogo ai reati-presupposto ed introducendo per i soggetti giuridici obblighi di vigilanza più stringenti e sanzioni più severe; anche per le violazioni connesse alle attività soggette all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono previste conseguenze molto gravi quali sospensione della patente, fermo dei veicoli, esclusione dall’ANGA stesso.
A titolo esemplificativo, la mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi, passa da una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 € ad una compresa tra 4.000 e 20.000 €.
Per violazioni inerenti all’attività di trasporto rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi; viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi. È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con certificati di analisi falsi o riportanti false informazioni, è previsto un periodo di reclusione compreso tra 1 e 3 anni.
Bando Regione Veneto – DGRV 897/2025: contributo ad amministrazioni pubbliche per rimozione e smaltimento rifiuti
La Regione Veneto ha pubblicato la DGRV n. 897 del 05/08/2025 relativa a “Bando rivolto alle Amministrazioni comunali del Veneto per l’assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti. Anno 2025”.
L’iniziativa in oggetto risulta riservata alle Amministrazioni comunali della Regione del Veneto; sono ammissibili a finanziamento gli interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da eseguire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. finalizzati al recupero/ripristino dell’area interessata. Gli interventi potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente.
Gli interventi candidati a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari ad € 10.000; il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari ad € 100.000 per intervento e per Amministrazione richiedente.
È garantita la copertura del 80% delle spese sostenute individuando così nella somma di € 80.000 l’ammontare massimo del contributo concedibile. La domanda di contributo, redatta secondo il modello in calce al Bando, deve essere trasmessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica entro e non oltre il 15/09/2025.
L’ultimazione degli interventi di allontanamento dei rifiuti, finalizzato allo smaltimento/recupero in impianti autorizzati, dovrà avvenire entro il 31/12/2025.
Bando ISI INAIL 2024: prorogato al 30/09/2025 il termine per il caricamento della perizia e documentazione
INAIL ha comunicato che è stato prorogato al 30/09/2025, entro le ore 18:00, il termine ultimo per il caricamento della documentazione per tutte le imprese ammesse agli elenchi cronologici provvisori di cui al bando ISI INAIL 2024.
RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:
- la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
- La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
- Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
- A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
RENTRI: scadenza invio dati al 30/09/2025
Entro il 30/09/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti presenti nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Agosto 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Settembre 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Il 30/09/2025 invece è il termine ultimo per chi aderisce alla procedura semplificata per il contributo ambientale forfettario per fasce di fatturato.