Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento
Nuove funzionalità RENTRI: aggiornata la gestione di FIR digitale e registro di carico/scarico
Dal 18/09/2025 sono operative nuove funzionalità sulla piattaforma RENTRI e sull’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente demo).
Le principali novità introdotte riguardano:
- FIR digitale (demo): possibilità di inserire annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente, funzione di rollback dell’ultima firma, semplificazione nella gestione degli allegati e nuove opzioni di stampa.
- Registro di carico/scarico digitale: aggiornamenti tecnici per produrre file XML più compatti e validazioni migliorate dei registri.
- Area riservata ENTI: due nuove statistiche per monitorare la produzione e movimentazione dei rifiuti sul territorio e ottimizzazioni delle consultazioni su tracciabilità e anagrafiche.
- Area riservata Operatori: controlli più rigorosi sui FIR cartacei annullati, compilazione più flessibile del registro e miglioramenti generali alla messaggistica.
- App RENTRI FIR Digitale (demo): protezione della sessione con PIN, avvisi informativi in caso di incongruenze, possibilità di rollback firma e inserimento annotazioni, oltre a bugfix e miglioramenti nell’abbinamento dei dispositivi.
- Portale pubblico: risolti alcuni problemi di impaginazione.
Interpello 18 settembre 2025: chiarimenti su formazione in sicurezza per docenti di scuole e università
Con l’Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025, la Commissione per gli interpelli ha fornito chiarimenti sull’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente di scuole e università, in merito alla possibilità di partecipare a corsi per il rischio basso, sulla base della valutazione dei rischi aziendali.
Tale interpello era finalizzato a chiarire il dubbio riguardante la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.
Nella risposta, la Commissione Interpelli ha fornito puntuali richiami alla normativa di riferimento, fra i quali:
- l’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza per ogni lavoratore in relazione ai rischi specifici;
- l’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17/04/2025; in particolare la Parte II di tale Accordo al Punto 2.1 “Corso per lavoratori” che prevede: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- la classificazione ATECO 2007, che colloca il settore Istruzione (codice 85) tra le attività a rischio medio, con obbligo di formazione specifica pari almeno a 8 ore;
- le “condizioni particolari” dell’Accordo sopracitato, che permettono ai lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di poter frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione;
- l’Interpello n. 11/2013, che già aveva sottolineato come la durata della formazione dovesse dipendere dalle mansioni effettivamente svolte e non solo dal codice ATECO di appartenenza.
Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che:
- il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto – neppure saltuariamente – a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
- resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.
Sottoprodotti e ceneri volanti: nuove regole in Regione Veneto
Con il Decreto n. 286 del 22/08/2025 la Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento del Sottoprodotto per Filiera denominato “Ceneri volanti”, ovvero esclusivamente i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche.
I sottoprodotti “Ceneri Volanti” possono essere utilizzati nelle filiere produttive dei cementifici e della produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo). L’impiego delle ceneri volanti (UNI EN 450-1) per la realizzazione di cemento è regolato dalla norma UNI EN 197-1; mentre il loro impiego per la realizzazione di conglomerati cementizi (calcestruzzo) è regolato dalla norma UNI EN 206-1.
Il documento precisa che sono possibili i trattamenti esclusivamente correlati agli utilizzi sopraccitati e per normale pratica industriale si intende: deposito; controllo visivo finalizzato all’allontanamento di eventuali frazioni estranee, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di vagliatura meccanica (non è ammessa la vagliatura finalizzata alla selezione dimensionale del sottoprodotto) e analisi/verifica documentale.
Il sottoprodotto “Ceneri volanti” dovrà essere sempre accompagnato da una scheda descrittiva attestante il possesso delle caratteristiche delle ceneri prodotte, la descrizione degli eventuali trattamenti, ancorché minimi, effettuati sulle ceneri da parte del produttore e il periodo di produzione delle stesse, redatta dallo stesso produttore delle ceneri, accompagnata dalle analisi prestazionali, ambientali e radioattive.
Le ceneri volanti dovranno essere stoccate in silos, trasportate mediante silos, attuando modalità di trasporto, trasferimento e movimentazione atte a non provocare la dispersione delle stesse.
Inoltre, nei luoghi di deposito dovranno essere debitamente etichettati con la dicitura “sottoprodotto-ceneri volanti”.
Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore dal 1° ottobre per le medie imprese
La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.
Di seguito si ricordano le scadenze previste:
- Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
- Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.
Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Conto Termico 3.0: pubblicato il DM 07/08/2025 – nuovi incentivi per efficienza energetica
E’ stato pubblicato il DM 7 agosto 2025 recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (c.d. Conto Termico 3.0); tale decreto entrerà in vigore il 25/12/2025, aggiornando la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Tale decreto prevede un limite di spesa annua pari a 900 milioni di euro, di cui 400 destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 per i soggetti privati.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il MASE, su proposta del GSE, dovrà approvare le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico 2.0).
Bando ISI INAIL 2024: chiusa la procedura di upload della documentazione – entro il 14 novembre elenchi definitivi
Il 30/09/2025 si è concluso il termine per il caricamento della documentazione richiesta da INAIL nell’ambito del bando ISI INAIL 2024; la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) avverrà entro il 14/11/2025. Le imprese titolari delle domande subentrate riceveranno una comunicazione tramite pec con l’indicazione del periodo utile per il perfezionamento delle stesse.
CAM “strade”: modificato con il DM 11/09/2025
Dal 24/09/2025 è in vigore il DM 11 settembre 2025 che apporta modifiche all’Allegato 1 del DM 5 agosto 2024, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali – CAM Strade”.
Le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore; esse sono derogabili:
- in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del DM 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all’applicazione del DM 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Smaltimento trasformatori ed apparecchiature contenenti PCB: scadenza 31/12/2025
Il MASE, con risposta all’interpello n. 153255 del 12/08/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regolamento UE 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra 50 e 500 mg/kg.
Nello specifico il parere richiesto mirava a chiarire se i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31/12/2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209/1999.
Come precisato dal MASE, il D.Lgs. n. 209/1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, deve essere vista alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla direttiva previgente, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2025.
Il Ministero ha dunque concluso che l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31/12/2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31/12/2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.
RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:
- la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
- La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
- Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
- A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
RENTRI: scadenza invio dati al 31/10/2025
Entro il 31/10/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Settembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Ottobre 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.