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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

RENTRI: aperta seconda finestra temporale di iscrizione al RENTRI per operatori con numero di addetti compreso fra 10 e 50

Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025, in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti. Dalla data di iscrizione, tali soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI.

Si segnala inoltre come in data 04/06/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI, con alcune novità ed aggiornamenti:

Area operatori

– Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per gestire correttamente la cancellazione dell’Unità Locale. A seguito di tali modifiche, l’operatore, anche dopo la cancellazione della UL, potrà:

  • consultare le registrazioni inserite tramite i servizi di supporto;
  • esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico in formato XML e PDF tramite i servizi di supporto;
  • consultare i dati dei FIR vidimati ed emessi tramite i servizi di supporto;
  • consultare i dati dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al RENTRI;
  • consultare la copia completa dei FIR.

Tuttavia, non potrà:

  • vidimare e aprire registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • effettuare registrazioni (incluse le rettifiche e gli annullamenti) nei servizi di supporto;
  • trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • vidimare ed emettere FIR (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • restituire la copia completa del FIR cartaceo (né tramite interoperabilità né da area riservata)

– Pratica di cancellazione dell’operatore e di tutte le UL iscritte: gestita con le stesse modalità sopra descritte.

– FIR digitale (disponibile SOLO IN AREA DEMO): corretti alcuni bug.

– Restituzione copia FIR cartaceo: migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.

– Chiusura del registro cronologico di carico e scarico: implementati controlli per impedire la chiusura di un registro gestito con i servizi di supporto se non sono stati ancora trasmessi i dati al RENTRI.

– Consultazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI: migliorata la visualizzazione per allinearla al layout dei servizi di supporto.

– Servizi di supporto / Registri:

  • evidenziata l’informazione relativa alla compilazione dell’esito del conferimento;
  • arricchite le informazioni delle registrazioni contenute nel file .xls;
  • migliorata la selezione multipla delle registrazioni nel campo “Riferimento operazione” (campo 5 del modello di registro cronologico di carico e scarico);
  • aggiunto un avviso per segnalare all’utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere, anche se i termini risultano scaduti.

Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni

In data 19/06/2025 con nota prot. 25/69/CR6bis/C7 è stato approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. A seguito di tale provvedimento, diverse Regioni hanno emesso specifiche Ordinanze con misure a tutela dei lavoratori esposti al rischio da colpo di calore.

In data 02/07/2025, presso il Ministero del Lavoro è stato inoltre approvato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. Il testo sarà recepito a breve con DM e sarà attuato tramite accordi territoriali sottoscritti dalle Parti sociali.

In merito ai provvedimenti delle Regioni che hanno introdotto il divieto di lavorare all’aperto nelle ore più calde e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nelle giornate più a rischio del periodo estivo 2025 (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/). In particolare, si segnala:

Emilia-Romagna

Il provvedimento della Regione Emilia Romagna di cui all’Ordinanza n. 150 del 30/06/2025 prevede il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello “alto”, nel periodo compreso fra il 02/07/2025 e fino al 15/09/2025, salvo revoca anticipata.

Veneto

Il provvedimento della Regione Veneto di cui all’Ordinanza n. 34 del 01/07/2025 vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 03/07/2025 e fino al 31/08/2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Digestato: chiarimenti del MASE sulla gestione come sottoprodotto

Il MASE, con la risposta all’Interpello n. 121740 del 26/06/2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti “end of waste” ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, l’istante chiedeva “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come “end of waste” per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal DM 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto“.

Nella risposta il MASE ha precisato che il DM n. 5046 del 25/02/2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.

In coerenza con l’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, il successivo articolo 24 del DM n. 5046/2016 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.

In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 504, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.

Il MASE ha dunque concluso che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del DM n. 5046 del 25/02/2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.

Patente a crediti attività di cantiere: nuove regole di accesso ai dati e piattaforma INL attiva dal 10/07/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha approvato il Decreto Direttoriale 43/2025 che disciplina l’accesso e la consultazione della “Patente a Crediti”, ovvero lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Tale piattaforma digitale renderà disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge e permetterà il riconoscimento dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA. Tale provvedimento stabilisce:

  • chi può accedere ai dati: titolari della patente, pubbliche amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, coordinatori per la sicurezza, committenti e responsabili dei lavori;
  • quali informazioni sono accessibili: dati anagrafici, numero e stato della patente, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni o decurtazioni di crediti;
  • come si accede: tramite SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione sicura, con autodichiarazione del ruolo per alcune categorie;
    garanzie privacy: conformità al GDPR e tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma.

Le nuove funzionalità della piattaforma sono state illustrate dall’ITL e secondo quanto annunciato, la piattaforma dovrebbe essere operativa a partire dal prossimo 10/07/2025.

Qualità delle acque destinate al consumo umano: novità introdotte dal D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025

Il D.Lgs. 102/2025, pubblicato in GU in data 04/07/2025 ed in vigore dal 19/07/2025, stabilisce le “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Fra le principali novità si segnala l’aggiornamento dei parametri e dei valori di riferimento per la potabilità, l’introduzione di un approccio basato sull’analisi del rischio, il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile e la regolamentazione dei materiali a contatto con l’acqua. In dettaglio, il decreto prevede:

  • una revisione dei parametri chimici, fisici e microbiologici che definiscono la potabilità dell’acqua, introducendo nuovi elementi e modificando i limiti di concentrazione;
  • viene implementato un sistema di valutazione e gestione del rischio che considera non solo la qualità dell’acqua, ma anche l’intero ciclo, dalla fonte di approvvigionamento alla rete idrica interna agli edifici;
  • il decreto mira a garantire un accesso equo e sicuro all’acqua potabile per tutti, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite nella rete idrica e alla promozione del consumo di acqua del rubinetto;
  • vengono definiti requisiti di igiene più stringenti per i materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile, inclusi reagenti chimici e materiali filtranti.

Trasporto di rifiuti da eventi calamitosi: chiarimenti da ANGA sulla Legge Quadro 40/2025

Con nota del 17/06/2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha precisato che le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER 20.03.99 (rifiuti da eventi calamitosi) ai sensi della Legge 18 marzo 2025, n. 40 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

La Legge Quadro 40/2025, entrata in vigore il 02/04/2025, introduce misure strutturali per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, definendo in via preventiva le modalità di trattamento e consolidando alcune prassi già adottate in passato attraverso provvedimenti emergenziali “caso per caso”.

In particolare, la legge classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Tuttavia, la stessa non introduce deroghe automatiche in merito all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di tale tipologia di rifiuto, e quindi, anche in contesti emergenziali, sarà necessario ricorrere a ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Pertanto, al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”

Le imprese potranno presentare, in qualsiasi momento, l’istanza di aggiornamento tramite il portale telematico dell’ANGA, accedendo alla propria area riservata e specificando nella relazione tecnica che la richiesta risulta motivata dall’adeguamento alla citata Legge Quadro.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.+
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

MUD 2025 e invio dichiarazione tardiva

Si ricorda che in data 30/06/2025 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2025 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2024.

Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €

L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27/08/2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/07/2025

Entro il 31/07/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Giugno 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Luglio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

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