Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento
RENTRI: nuove istruzioni in caso di indisponibilità dei servizi ed indicazioni in attesa del FIR digitale
Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025, con il quale vengono approvate le modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI.
Tale provvedimento si caratterizza per i seguenti allegati:
– Allegato 1 – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
– Allegato 2 – Manutenzione dei servizi.
La possibilità di utilizzare le modalità di cui all’Allegato 1 decorre dall’apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblico pubblicato dalla Direzione generale ECB nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI o sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
L’utilizzo delle modalità operative di sicurezza di cui all’Allegato 1 è consentito sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI e su quello dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Si ricorda inoltre che in data 13 ottobre 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO relativo al FIR digitale. Le principali novità riguardano le seguenti aree:
- Area servizi per l’interoperabilità-FIR digitale
- Area riservata Operatori-FIR digitale
- APP RENTRI – FIR Digitale
Misure urgenti sicurezza sul lavoro: pubblicato il DL n. 159 del 31/10/2025
Il Decreto – legge 31 ottobre 2025 n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, approva una serie di misure e aggiornamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, si segnala quanto segue:
- revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;
- risorse INAIL destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
- vigilanza da parte dell’INL in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL;
- modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
nuove risorse INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative; - modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “1) al comma 11,: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta;
- modifiche all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al comma 4-bis aggiunta le previsioni di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Ministro della salute;
- modifiche all’articolo 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., obblighi datore di lavoro su DPI efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
- tutela INAIL per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa – sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
- “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”; - entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
- sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase pre assuntiva”;
Esposizione lavorativa a fibre di amianto: aggiornata direttiva UE 2023/2668
Sulla GU dell’Unione Europea del 03/11/2025 è stata pubblicata una rettifica della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/11/2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
La direttiva (UE) 2023/2668 ha ridotto il valore limite di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori da 0,1 fibre per cm3 a 0,01 fibre per cm3, imponendo agli Stati membri di recepire le nuove disposizioni entro il 21/12/2025.
Pertanto, a partire dal 21/12/2029, i datori di lavoro dovranno provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, considerando anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; o
b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
UNI 10401:2025: aggiornata la norma tecnica su scale portatili a sfilo
In data 30/10/2025 è stata pubblicata la nuova norma UNI 10401 relativa a “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”.
La norma si applica alle scale di appoggio portatili, a sfilo ed innestabili, per uso specifico, di lunghezza totale minore o uguale a 12 m, utilizzabili in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo. La revisione della norma è dovuta all’aumento del livello di sicurezza di questa tipologia di scale in rapporto all’evoluzione normativa del settore (per esempio UNI EN 131-1:2019, UNI EN 131-2:2017, UNI EN 131-3:2018) e al miglioramento delle caratteristiche del prodotto. Nelle stesse attività deve essere comunque valutato l’utilizzo di altre attrezzature considerate più sicure come, per esempio, i trabattelli di cui alle UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 ed i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764, le scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili dotate di dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile di cui alla UNI EN 353-2 ancorate ad un gancio di sicurezza di cui alla UNI EN 17235, o le scale verticali a tronchi innestabili dotate di dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida di cui alla UNI EN 353-1.
PNRR e DNSH: nuovi chiarimenti e FAQ ministeriali
Il MASE in data 22/10/2025 ha pubblicato sul proprio sito le nuove FAQ in materia di applicazione e rispetto del principio del DNSH per gli investimenti PNRR.
Sul sito istituzionale, nella pagina “PNRR – Il principio DNSH” sono disponibili le nuove FAQ dedicate al principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Il documento offre chiarimenti e indicazioni operative per supportare i Soggetti attuatori nell’applicazione del principio agli interventi di competenza del MASE finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le FAQ rispondono ai quesiti più ricorrenti riguardanti:
- la definizione e le finalità del principio DNSH;
- i principali contenuti della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22/2024);
- le modalità di compilazione delle check-list DNSH e gli errori da evitare;
- gli adempimenti DNSH in fase di rendicontazione;
- l’analisi dell’adattabilità ai rischi climatici;
- i canali di contatto e gli altri strumenti di supporto a disposizione dei beneficiari.
Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore entro il 31/12/2025 per le piccole e micro imprese
La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.
Di seguito si ricordano le scadenze previste:
- Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
- Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
- Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.
Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:
- la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
- La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
- Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
- A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
RENTRI: scadenza invio dati al 30/11/2025
Entro il 30/11/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Ottobre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Novembre 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
F-gas: scadenza versamento diritti annuali 30/11/2025
Entro il 30/11/2025, le imprese certificate e le persone fisiche abilitate agli adempimenti connessi ai gas fluorurati dovranno effettuare il versamento del diritto di segreteria per la gestione della Banca dati F-Gas, come previsto dall’articolo 16 del DPR 146/2018.
