Anche quest’anno PASS S.R.L. cura l’organizzazione di due tra gli eventi più rilevanti per la città di Ferrara, l’Oktoberfest e l’Horrorland. In questa occasione torna centrale il dibattito sul rapporto tra manifestazioni temporanee e cantieri temporanei o mobili, un tema che continua a suscitare incertezze e interpretazioni diverse tra organizzatori, tecnici e imprese impegnati nella gestione di eventi pubblici o privati che richiedono l’allestimento di strutture provvisorie. L’interrogativo principale è se un evento, per il solo fatto di richiedere montaggi e lavori di allestimento strutture, debba essere automaticamente considerato “cantiere” ai sensi della normativa vigente o se rientri esclusivamente nel regime delle manifestazioni temporanee.
Per affrontare correttamente l’argomento è necessario distinguere i due ambiti normativi: da un lato, il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (“Cantieri temporanei o mobili”), che disciplina la sicurezza dei lavori edili o di ingegneria civile; dall’altro, le disposizioni amministrative, di sicurezza e di prevenzione incendi che regolano le manifestazioni temporanee (come fiere, spettacoli, concerti, sagre, ecc.), che richiedono la presentazione di una pratica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
È fondamentale evidenziare una premessa a questo approfondimento: per qualsiasi evento aperto al pubblico, deve sempre essere presentata la pratica relativa alle manifestazioni pubbliche e ai locali di pubblico spettacolo presso il SUAP regionale, indipendentemente dal fatto che l’iniziativa sia configurata come cantiere o rientri esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni temporanee.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si applica solo quando le attività in corso possono essere qualificate come “lavori edili o di ingegneria civile”, secondo la definizione dell’art. 89 comma 1 lettera a). Rientrano quindi, ad esempio:
- opere di costruzione, manutenzione, montaggio o smontaggio di elementi strutturali complessi (tribune, palchi di grandi dimensioni, coperture, tendostrutture con sistemi portanti rilevanti);
- lavori che comportano l’impiego di ponteggi, opere provvisionali o macchinari da cantiere;
- attività di scavo, realizzazione di impianti o opere assimilabili a quelle tipiche del settore edile.
Secondo questa definizione molto ampia rientrano nelle attività di cantiere quindi anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e quindi anche l’allestimento di palchi e di strutture necessarie allo sviluppo e alla creazione di manifestazione di pubblico spettacolo come ad esempio l’evento Oktoberfest.
In questi casi, il contesto non è più soltanto quello della “manifestazione temporanea”, ma diventa a tutti gli effetti un cantiere temporaneo o mobile. Ciò comporta una serie di adempimenti obbligatori, tra i più importanti si elencano i seguenti:
- nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), quando vi siano più imprese coinvolte e quanto (NB: anche se non vi sono interferenze!);
- predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del CSP;
- redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) da parte di ciascuna impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici;
- verifica della formazione e dell’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori addetti al montaggio (compito rispettivamente del Committente in primis e del CSE);
- applicazione di tutte le misure di tutela previste dal D.Lgs. 81/08, comprese quelle relative all’uso di DPI, ponteggi e attrezzature;
- obbligo di notifica preliminare all’ASL competente solo nel caso in cui vi siano più imprese esecutrici (anche non contemporanee) e cantieri con singola impresa la cui entità superi i 200 uomini giorno.
È quindi evidente che non tutti gli eventi si possono configurare come cantieri: solo laddove siano presenti attività che rientrano nell’ambito delle opere edili o di ingegneria civile appena descritto.
Quando si parla invece di sola manifestazione temporanea?
In linea generale, quando l’allestimento di un evento si limita all’installazione di strutture semplici, prefabbricate o di facile montaggio (come gazebo, palchi modulari di piccole dimensioni, tensostrutture leggere o stand fieristici), non trova applicazione il Titolo IV del D.Lgs. 81/08. In tali casi l’iniziativa rientra infatti nell’ambito delle manifestazioni temporanee e non dei cantieri temporanei o mobili. In questa circostanza, gli adempimenti da seguire sono differenti: l’organizzatore, o il professionista da essa incaricato, è tenuto a presentare apposita pratica al SUAP regionale presente in tutti i comuni, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sicurezza dell’evento sotto i diversi profili richiesti dalla normativa.
- conformità alle norme di prevenzione incendi (D.M. 19/08/1996 e ss.mm., D.M. 18/12/2012, oltre ai criteri generali di sicurezza antincendio dettati dal Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015);
- valutazione del rischio legato all’affollamento e gestione dell’esodo, comprese planimetrie e piani di emergenza;
- certificazioni di idoneità delle strutture e degli impianti elettrici;
- eventuale parere o nulla osta della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
- Spettacolo, nei casi previsti.
In tali circostanze non sono richiesti il PSC, i POS né le figure di CSP e CSE, poiché l’evento non può essere qualificato come cantiere. Resta comunque imprescindibile l’obbligo di tutelare la sicurezza sia degli addetti sia del pubblico, attraverso misure organizzative e tecniche adeguate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulle manifestazioni temporanee e sui locali di pubblico spettacolo.
Dopo aver chiarito quale sia la differenza fra cantiere e la sola manifestazione di pubblico spettacolo, permane la domanda più cruciale: quand’è che l’allestimento di un evento diventa un cantiere?
Tra il 2009 e il 2012 il settore degli spettacoli, delle manifestazioni e delle fiere è stato segnato da diversi gravi infortuni, che hanno spinto il Ministero del Lavoro a chiarire che le attività di montaggio e smontaggio di strutture temporanee (palchi, tribune, stand, padiglioni, impianti audio e luci) rientrano quasi sempre nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Per regolamentare meglio il settore, è intervenuto il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014, accompagnato dalla Circolare n. 35/2014, che ha stabilito regole specifiche per:
- il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento (Capo I),
- le manifestazioni fieristiche (Capo II).
Il Decreto prevede che le disposizioni del Titolo IV si applichino alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee connesse agli spettacoli, comprese le dotazioni scenotecniche, salvo alcune eccezioni. Come già chiarito in precedenza, anche quando non si concretizza formalmente un “cantiere”, resta comunque l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori in quanto luogo di lavoro ai sensi dei Titoli I, II e III del D.Lgs. 81/08.
Perché spesso l’allestimento è trattato come cantiere?
L’allestimento di strutture temporanee per spettacoli presenta caratteristiche tipiche dei cantieri in quanto caratterizzato spesso dalle seguenti situazioni:
- presenza contemporanea di più imprese e numerosi lavoratori,
- tempi di esecuzione molto ristretti,
- spazi limitati e talvolta vincoli architettonici o ambientali,
- rischi legati a condizioni meteo e ambientali,
- frequente impiego di lavoratori provenienti da Paesi diversi.
Per questo motivo, il legislatore ha scelto di assimilare molte situazioni a veri e propri cantieri, imponendo quindi obblighi già riportati come la nomina di CSP e CSE, redazione del PSC, redazione del POS da parte delle imprese.
Se l’allestimento richiede opere temporanee rilevanti, possono essere quindi considerati cantieri anche:
- spettacoli e concerti,
- rappresentazioni teatrali,
- gare sportive,
- parate e rievocazioni storiche,
- eventi analoghi in luoghi chiusi o all’aperto.
Quando avviene la classificazione “CANTIERE” per una manifestazione temporanea?
Il decreto prevede anche dei casi in cui l’applicazione del Titolo IV non è necessaria. In particolare:
- attività che non riguardano montaggio e smontaggio,
- montaggio di pedane fino a 2 m di altezza non connesse ad altre strutture,
- montaggio di travi o graticci su stativi/torri con sollevamento manuale o motorizzato, purché l’altezza non superi 6 m per stativi e 8 m per torri,
- montaggio di opere prefabbricate prodotte da un unico fabbricante, rispettando le configurazioni indicate, con altezza complessiva non superiore a 7 m.
In tutti gli altri casi in cui vengono superati i parametri sopra elencati, si rientra nella classificazione di cantiere soggetto al Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
In conclusione, non tutte le manifestazioni temporanee possono essere considerate cantieri, ma quando l’allestimento prevede strutture complesse e opere provvisionali che superano i parametri sopra indicati, e la compresenza di più imprese, la normativa del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 diventa obbligatoriamente applicabile. È il caso dell’Oktoberfest di Ferrara da noi seguito in prima persona come CSE, dove il montaggio di palchi, tendostrutture e impianti di grande rilevanza trasforma l’evento in un vero e proprio cantiere temporaneo o mobile. In tali situazioni, l’organizzazione deve garantire PSC, POS delle aziende affidatarie ed esecutrici, la nomina di CSP e CSE e tutte le misure di sicurezza previste per i cantieri edili, mentre negli eventi più semplici rimane sufficiente la sola pratica SUAP.
La corretta distinzione tra manifestazione temporanea e cantiere è quindi fondamentale non solo per rispettare la Legge, ma soprattutto per assicurare la tutela dei lavoratori e del pubblico.