Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento
A.U.A.: nuova modulistica e chiarimenti da parte della Regione Veneto
Con D.G.R. n. 729 del 08/07/2025 la Regione Veneto ha pubblicato una delibera di aggiornamento e chiarimento sulle procedure di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Con tale provvedimento viene chiarito quale sia la ripartizione delle competenze degli Enti incaricati al rilascio degli atti autorizzativi compresi nell’A.U.A.; nello specifico le autorità competenti ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell’A.U.A. sono:
- la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall’art. 3 del Regolamento sia di propria competenza;
- i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato solo all’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all’art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura;
- i Comuni, nei casi in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2, alla comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- le Province, in tutti gli altri casi.
La Delibera sopracitata, inoltre, approva il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGRV n. 67/2018.
UNI/PdR 178:2025: nuovo codice di condotta ESG per cantieri edili
Dal 23/07/2025 è in vigore la prassi di riferimento UNI/PdR 178:2025 “Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni”.
Tale prassi di riferimento ha l’obiettivo di accompagnare il settore delle costruzioni verso la cultura della sostenibilità, rendendolo consapevole del valore che si genera in un cantiere impostato, nel suo processo esecutivo, a un concreto modello di organizzazione e comportamento efficace, efficiente, basato sulla trasparenza e rispondente agli obiettivi dell’Agenda 2030 e ai criteri ESG.
Il documento definisce quali azioni attivate nella gestione di un cantiere edile siano conformi all’attuazione dei principi dell’Agenda 2030 e come gli impegni siano sostenuti da azioni concrete e misurabili nell’ambito della governance dell’impresa, della decarbonizzazione, della tutela dell’ambiente ed economia circolare, della legalità, della regolarità e dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, dell’impegno sociale e della catena di fornitura sostenibile.
Il documento è applicabile a tutti i cantieri come definiti all’art. 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Lavoratrici madri: indicazioni operative INL su interdizione dal lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, con nota n. 5944/2025 del 08/07/2025, ha fornito importanti chiarimenti e istruzioni per la gestione dei procedimenti di interdizione dal lavoro ante e post partum. Le disposizioni, basate sul D.lgs. 151/2001, puntano a garantire l’effettiva tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri, in presenza di mansioni a rischio o ambienti di lavoro pregiudizievoli.
L’interdizione è prevista se le condizioni di lavoro o ambientali sono rischiose per madre o bambino e nei casi in cui non è possibile un cambio mansione compatibile con la gravidanza.
Tra i fattori di rischio da valutare cui è posta particolare attenzione vi sono i seguenti: sollevamento pesi, esposizione ad agenti chimici o biologici, posture affaticanti, rumori, lavoro notturno, vibrazioni, stazione eretta prolungata, come indicato negli allegati A, B e C del D.lgs. 151/2001.
Il datore di lavoro ha il potere esclusivo di valutare l’effettiva possibilità di assegnare la lavoratrice ad altra mansione (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7553/2013); tuttavia, il cambio deve essere concreto, utile e non penalizzante, altrimenti è da ritenersi inapplicabile, con conseguente richiesta di interdizione.
La richiesta di interdizione può essere inoltrata su richiesta del datore di lavoro o della lavoratrice, attraverso la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL.
Nuovo interpello MASE: chiarimenti su “End of Waste” rifiuti inerti
Il MASE, con la risposta all’Interpello n. 138506 del 22/07/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”), in relazione al recupero dei rifiuti con codice EER 170504.
In particolare, come chiarito dal Ministero, il D.M. 5/02/1998 all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”.
Tale forma di recupero differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del D.M. n. 127/2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Per il Ministero non è condivisibile l’interpretazione secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. n. 127/2024.
Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Il Ministero ha dunque concluso che, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del D.M. n. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del DM 05/02/1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
OT23 INAIL: disponibile il nuovo modello per il 2026 e la guida alla compilazione
INAIL ha reso disponibile la versione aggiornata del modello OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026, da presentare entro il 02/03/2026.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito INAIL, unitamente alla documentazione probante richiesta. Per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 02/03/2026.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.
La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in uguale misura a tutte le voci della PAT.
RENTRI: scadenza al 14/08/2025 per la seconda finestra temporale di iscrizione al RENTRI per operatori con numero di addetti compreso fra 10 e 50
Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025, in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti. Dalla data di iscrizione, tali soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI.
Si segnala inoltre come in data 04/06/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI, con alcune novità ed aggiornamenti:
Area operatori
– Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per gestire correttamente la cancellazione dell’Unità Locale. A seguito di tali modifiche, l’operatore, anche dopo la cancellazione della UL, potrà:
- consultare le registrazioni inserite tramite i servizi di supporto;
- esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico in formato XML e PDF tramite i servizi di supporto;
- consultare i dati dei FIR vidimati ed emessi tramite i servizi di supporto;
- consultare i dati dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al RENTRI;
- consultare la copia completa dei FIR.
Tuttavia, non potrà:
- vidimare e aprire registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
- effettuare registrazioni (incluse le rettifiche e gli annullamenti) nei servizi di supporto;
- trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
- vidimare ed emettere FIR (né tramite interoperabilità né da area riservata);
- restituire la copia completa del FIR cartaceo (né tramite interoperabilità né da area riservata).
– Pratica di cancellazione dell’operatore e di tutte le UL iscritte: gestita con le stesse modalità sopra descritte.
– FIR digitale (disponibile SOLO IN AREA DEMO): corretti alcuni bug.
– Restituzione copia FIR cartaceo: migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.
– Chiusura del registro cronologico di carico e scarico: implementati controlli per impedire la chiusura di un registro gestito con i servizi di supporto se non sono stati ancora trasmessi i dati al RENTRI.
– Consultazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI: migliorata la visualizzazione per allinearla al layout dei servizi di supporto.
– Servizi di supporto / Registri:
- evidenziata l’informazione relativa alla compilazione dell’esito del conferimento;
- arricchite le informazioni delle registrazioni contenute nel file .xls;
- migliorata la selezione multipla delle registrazioni nel campo “Riferimento operazione” (campo 5 del modello di registro cronologico di carico e scarico);
- aggiunto un avviso per segnalare all’utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere, anche se i termini risultano scaduti.
Bando ISI INAIL 2024: prorogato al 30/09/2025 il termine per il caricamento della perizia e documentazione
INAIL ha comunicato che è stato prorogato al 30/09/2025, entro le ore 18:00, il termine ultimo per il caricamento della documentazione per tutte le imprese ammesse agli elenchi cronologici provvisori di cui al bando ISI INAIL 2024.
Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni
In data 19/06/2025 con nota prot. 25/69/CR6bis/C7 è stato approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. A seguito di tale provvedimento, diverse Regioni hanno emesso specifiche Ordinanze con misure a tutela dei lavoratori esposti al rischio da colpo di calore.
In data 02/07/2025, presso il Ministero del Lavoro è stato inoltre approvato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. Il testo sarà recepito a breve con DM e sarà attuato tramite accordi territoriali sottoscritti dalle Parti sociali.
In merito ai provvedimenti delle Regioni che hanno introdotto il divieto di lavorare all’aperto nelle ore più calde e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nelle giornate più a rischio del periodo estivo 2025 (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/). In particolare, si segnala:
Emilia-Romagna
Il provvedimento della Regione Emilia Romagna di cui all’Ordinanza n. 150 del 30/06/2025 prevede il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello “alto”, nel periodo compreso fra il 02/07/2025 e fino al 15/09/2025, salvo revoca anticipata.
Veneto
Il provvedimento della Regione Veneto di cui all’Ordinanza n. 34 del 01/07/2025 vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 03/07/2025 e fino al 31/08/2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Patente a crediti attività di cantiere: nuovi chiarimenti da INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha aggiornato al 25/07/2025 le FAQ relative alla patente a crediti obbligatoria per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo strumento, diventato vincolante dal 1° ottobre 2024, prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati o decurtati.
La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri indicati dall’articolo 5, del D.M. 132/2024.
In particolare, il punteggio relativo ai crediti può essere incrementato in relazione a determinate azioni:
- in ragione della storicità dell’azienda possono essere attribuiti fino a 10 crediti;
- in virtù della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- in relazione ad attività di investimenti, o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti sino a 30 crediti;
- in merito ad attività di investimento o formazione ulteriori possono essere attribuiti fino a 10 crediti.
L’articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il punteggio della patente subisce le “decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi, emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicate nell’allegato 1-bis al d.lgs. 81/08”.
RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:
- la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
- La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
- Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
- A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
MUD 2025: scadenza invio dichiarazione tardiva entro il 27/08/202
Si ricorda che in data 30/06/2025 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2025 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2024.
Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
- in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
- presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €
L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27/08/2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.
RENTRI: scadenza invio dati al 31/08/2025
Entro il 31/08/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Giugno 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.
CONAI: adempimenti Agosto 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.