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E’ stato aggiornato il Modello OT23 per gli interventi di prevenzione realizzati nel 2025.
Le domande potranno essere inoltrate entro il 28 febbraio 2026.

Il 3 luglio 2025 l’INAIL ha pubblicato la nuova Istruzione operativa che disciplina la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione relativa all’anno 2026, attraverso un Modello OT23 aggiornato rispetto al modello dell’anno scorso. Le aziende possono così accedere agli incentivi per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nel corso del 2025.
Un ulteriore aggiornamento, pubblicato in data 18 luglio 2025 (prot. 6436), è stato diffuso per correggere due refusi contenuti nella versione iniziale del modello, in particolare in merito ad alcuni interventi riportati nell’Allegato 1.

Cosa prevede il nuovo Modello OT23?

Come avviene ogni anno, la finalità dello strumento OT23 è premiare le imprese che adottano misure migliorative volontarie, oltre a quelle previste come obblighi di legge, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le domande per la riduzione del tasso devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale INAIL, entro il 28 febbraio 2026.

Il Modello OT23 2026 elenca 71 interventi suddivisi in sei sezioni tematiche, ciascuna focalizzata su una specifica tematica legata ai rischi sul lavoro, il cui elenco viene riportato di seguito:

  • A. Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • B. Prevenzione del rischio stradale
  • C. Prevenzione delle malattie professionali
  • D. Formazione, addestramento, informazione
  • E. Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • F. Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli interventi sono classificati secondo due diverse tipologie, la tipologia A (a maggiore efficacia preventiva) e la tipologia B (a minore efficacia). Per ottenere la riduzione, l’impresa dovrà dimostrare di aver realizzato almeno un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Novità e modifiche principali

Rispetto al modello precedente, sono stati aggiornati i contenuti di alcuni interventi per specificarne meglio l’ambito applicativo. Tra i più rilevanti segnaliamo i seguenti:

  • A-4.1 – Analisi termografica e azioni correttive su impianti elettrici;
  • C-2.1 – Installazione di sistemi di aspirazione per riduzione agenti chimici;
  • C-5.2 – Prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o alcol;
  • C-5.3 – Reinserimento lavorativo di soggetti con disabilità da lavoro;
  • C-5.4 – Promozione della salute secondo i Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione;
  • E-4 – Adozione o mantenimento del Modello Organizzativo ex art. 30 del D.lgs. 81/08.

Inoltre sono stati riformulati alcuni requisiti documentali per chiarire i criteri di ammissibilità, mentre alcune misure obsolete sono state eliminate, come nel caso dei corsi su sostanze reprotossiche, ormai superati dal D.Lgs. 135/2024.

Un’opportunità strategica per le imprese

L’INAIL ribadisce che gli interventi migliorativi non rappresentano solo una leva per la riduzione del premio assicurativo, ma anche un investimento strategico per creare ambienti di lavoro più sicuri, salubri e sostenibili. In particolare, per le piccole e medie imprese, si tratta di un’opportunità concreta per integrare la prevenzione con il controllo dei costi aziendali.

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