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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

MUD 2025: scadenza presentazione 28/06/2025

Il DPCM 29/01/2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, prevede il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD relativo all’anno 2024 è fissato al 28/06/2025.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tra le novità si segnala l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI. L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

Verifiche periodiche attrezzature: attivo dal 3 giugno il nuovo applicativo per le istanze

Con la Circolare n. 11 del 23/05/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’introduzione di un nuovo applicativo per la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011. A partire dal 03/06/2025, tutte le nuove istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso questa piattaforma. Il nuovo strumento, denominato “Verifiche periodiche”, è stato sviluppato per consentire alcune attività agli Enti e aziende soggette a tali adempimenti.

Nello specifico Enti e aziende potranno:

  • Presentare istanze per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati;
  • Richiedere modifiche alle abilitazioni già concesse;
  • Aggiornare gli organici dei verificatori;
  • Comunicare variazioni;
  • Allegare documentazione integrativa in formato digitale;
  • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA.

A partire dal 3 giugno 2025, tutte le nuove istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso questa piattaforma. Le richieste inviate con modalità differenti non saranno più prese in considerazione.
Fino al 2 giugno 2025, restano valide le consuete modalità di trasmissione.

Per accedere all’applicativo è necessario collegarsi al portale: https://servizi.lavoro.gov.it; autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica); registrare l’Azienda e associare il proprio profilo utente oppure ricevere una delega da un utente già associato all’Azienda per la quale si intende operare.

RENTRI: dal 15 giugno iscrizione al via per i produttori tra 11 e 50 dipendenti

Dal 15 giugno al 14 agosto p.v. sono tenuti a iscriversi al nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – le imprese ed organizzazioni che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con un numero di addetti compreso fra 11 e 50 unità.

Nuovo Accordo “Unico” della Conferenza Stato Regioni sulla formazione della sicurezza sul lavoro del 17/04/2025: pubblicato in GU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025 è stato pubblicato l’Accordo Unico per la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24/05/2026, non sarà più quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.

Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

  • I preposti dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore. L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore. Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
  • il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico. Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
  • il nuovo Accordo Stato Regioni introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP. In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
    Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning. Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attività al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni. La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
  • per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso: modulo giuridico – tecnico, con durata di 4 ore; parte pratica, con durata di 8 ore; l’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore. Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
  • ai corsi già previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi all’utilizzo del carroponte e all’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali (CMM). Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni per sistemi di geolocalizzazione RENTRI

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 2 del 22/05/2025 che fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto n. 59/2023.

La dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato A della suddetta Deliberazione, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli e generata automaticamente tramite il sistema AGEST, dovrà essere inviata – anche mediante l’invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli – a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.

A decorrere dal 01/01/2026, tale attestazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Registro Nazionale dei Produttori – RENAP: istituzione e nuovi adempimenti

Dal 07/05/2025 è attivo il nuovo Registro Nazionale dei Produttori (RENAP), istituito ai sensi dell’art. 178 ter, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono tenuti a iscriversi i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). Le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal D.M. n. 144 del 15/04/2024.

Il RENAP è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore e consentirà la digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE. Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come il “Registro A.E.E.” e il “Registro Pile e Accumulatori”. A questi si aggiunge, il “Registro Pneumatici”, per il quale l’avvio delle iscrizioni è previsto per il 14/05/2025, tramite un’apposita comunicazione effettuata sul portale dello stesso registro e sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/06/2025

Entro il 30/06/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Maggio 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Giugno 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

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