Sono stati adottati il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 31 luglio 2020) e il DPCM 17 maggio 2020 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 14 giugno 2020).
Tali atti dettano disposizioni che incidono anche sulle attività economiche e produttive che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di “protocolli” o “linee guida” relativi al settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida nazionali (art. 1, co. 14, DL 33/2020).
Al riguardo, l’art. 2 del DPCM 17 maggio, il DL 33/2020 dispone che, sull’intero territorio nazionale, debbano continuare ad essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.
Se da un lato tali atti mantengono intatta la loro efficacia, dall’altro essi potranno essere affiancati da protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi. Pertanto, sarà importante monitorare le iniziative regionali, per evitare che vengano introdotti elementi di disomogeneità rispetto ai protocolli nazionali.
Inoltre, l’Allegato 17 al DPCM 17 maggio riporta specifiche schede tematiche relative ai principali settori di attività con riapertura al 18 maggio 2020: RISTORAZIONE – ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione) – STRUTTURE RICETTIVE – SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti) – COMMERCIO AL DETTAGLIO – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) – UFFICI APERTI AL PUBBLICO – PISCINE – PALESTRE -MANUTENZIONE DEL VERDE – MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE.
Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).
Eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM (secondo la disciplina già prevista dal DL 19/2020), oppure dalle singole Regioni. Infatti, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l’adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all’ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).
Con riferimento al tema degli spostamenti interregionali, fino al 2 giugno 2020 continuano di regola a essere vietati ma, in linea con le richieste confindustriali, è stata espressamente confermata la possibilità di spostarsi tra Regioni per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 2, DL 33/2020). A decorrere dal 3 giugno 2020, tali spostamenti saranno liberi, ma potranno essere limitati con DPCM (ai sensi del vigente art. 2, DL n. 19/2020), in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL 33/2020).
Riguardo agli spostamenti da e per l’estero, anche questi continuano di regola a essere vietati fino al 2 giugno 2020. Rimane tuttavia possibile recarsi all’estero per comprovate esigenze lavorative. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con DPCM (ai sensi del vigente art. 2, DL n. 19/2020), anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico (art. 1, co. 4, DL 33/2020).
Sul tema degli spostamenti, il DPCM 17 maggio è intervenuto a integrazione di quanto previsto dal DL 33/2020 con le seguenti previsioni (artt. 4, 5 e 6):
Sul piano delle sanzioni, oltre a quelle previste da specifiche disposizioni (v. riguardo ai protocolli), si applica l’art. 2, co. 1, DL 33/2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni del DL 33/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso (ivi incluso il DPCM 17 maggio 2020), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000 euro.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio o dell’attività, da 5 a 30 giorni.
Fonte: Confindustria Emilia Area Centro
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