Si evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha ulteriormente differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza, tra cui anche quelli in materia di prevenzione incendi obbligatori per l’esercizio delle attività ad essi soggette.
In particolare l’art. 103, comma 2, stabilisce che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, tra cui le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio (rinnovo CPI) e altri atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 (novanta) giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza derivante dalla pandemia causata dalla diffusione del COVID19.
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