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Nel corso della seduta ordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 17 aprile 2025, è stato formalmente sancito, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità di effettuazione idei corsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Accordo, identificato con il repertorio atti n. 59/CSR, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la quale conferirà valore giuridico alle disposizioni ivi contenute e ne confermerà l’entrata in vigore.

L’Accordo del 17 aprile 2025 conferma sostanzialmente la struttura della “bozza definitiva” diffusa dal Ministero del Lavoro nel maggio 2024, recependone contenuti e formulazioni, incluse alcune criticità e imprecisioni già evidenziate in fase di consultazione. Purtroppo le attese correzioni necessarie non sono state apportate e pertanto il documento introduce un complesso di innovazioni rilevanti, tra le quali il percorso formativo obbligatorio destinato ai Preposti. Ne deriva, ma non solo per tale figura, un necessario aggiornamento e rafforzamento  della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La figura del Preposto è un soggetto cardine nel sistema della prevenzione aziendale, la cui formazione è stata oggetto di significative modifiche rispetto al quadro normativo e formativo previgente (Accordo Stato Regioni – 21/12/2011)

Le novità normative per la formazione del preposto

Uno degli interventi più rilevanti dell’Accordo riguarda la ridefinizione della durata minima del corso base, che viene incrementata da 8 a 12 ore. L’accesso a tale percorso formativo risulta subordinato al completamento della formazione generale e specifica prevista per i lavoratori, secondo quanto già stabilito dall’Accordo del 21 dicembre 2011. Tale modifica non rappresenta solo un’estensione temporale, ma segnala un’evoluzione concettuale: il Preposto deve acquisire competenze più articolate e consapevolezze più profonde rispetto al passato, in relazione agli obblighi di vigilanza, sorveglianza e coordinamento che gli sono attribuiti ex art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008. Quindi viene confermata una interpretazione che avevamo da tempo già adottato, che prima di tutto il preposto deve dimostrare di avere acquisito la formazione come lavoratore, a cui aggiungere in seguito la formazione ulteriore e specifica in funzione del suo ruolo di preposto.

In coerenza con la Legge n. 215/2021, viene inoltre disciplinata la cadenza dell’aggiornamento formativo, che diviene obbligatoriamente biennale, con una durata minima fissata in 6 ore. Tale obbligo scatta in ogni caso in caso di evoluzione dei rischi, ovvero all’insorgenza di nuovi pericoli connessi all’attività lavorativa, con riferimento ad esempio a mutamenti nei processi produttivi, nella struttura organizzativa o nel contesto operativo. In tali ipotesi, l’obbligo formativo dovrà essere assolto con tempestività e coerenza rispetto al nuovo assetto aziendale.

Particolarmente significativa risulta la nuova disposizione transitoria, la quale stabilisce che il Preposto che abbia frequentato un corso (base o di aggiornamento) da oltre due anni rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà tenuto a procedere con l’aggiornamento entro e non oltre i dodici mesi successivi a tale data.

Degna di nota è anche la disciplina relativa alle modalità di erogazione della formazione: l’Accordo esclude espressamente la possibilità di ricorrere alla modalità e-learning sia per il corso base che per l’aggiornamento. L’erogazione potrà pertanto avvenire esclusivamente in presenza fisica o, in alternativa, attraverso la videoconferenza sincrona. Questa scelta mira a garantire un maggiore livello di interazione tra docenti e discenti, valorizzando il confronto diretto e la partecipazione attiva, elementi ritenuti imprescindibili per l’efficacia formativa su una materia ad elevato impatto pratico e comportamentale.

Un’ultima importante novità normativa riguarda l’introduzione dell’obbligo di somministrare, al termine dei corsi, test di verifica delle competenze acquisite composto da almeno 10 domande oppure di svolgere colloqui individuali di accertamento.

Sottolineiamo come PASS SRL avesse già adottato questa prassi ben prima che diventasse un obbligo previsto dall’Accordo Stato-Regioni. Tale metodologia di verifica, infatti, è sempre stata applicata sia ai corsi Preposti sia a tutti gli altri percorsi formativi inclusi nel nostro piano, con l’obiettivo di garantire un apprendimento effettivo e una reale acquisizione delle competenze da parte dei partecipanti.

Struttura modulare del nuovo corso: i contenuti tecnici

Il nuovo corso di formazione per Preposti si articola su quattro moduli didattici, ognuno dei quali è finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche coerenti con le funzioni attribuite al Preposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il primo modulo, di carattere giuridico-normativo, approfondisce la figura in questione quale soggetto di garanzia, analizzando le responsabilità e i doveri connessi al ruolo e il suo rapporto con gli altri attori del sistema di prevenzione aziendale. In tale contesto vengono chiarite le differenze tra Preposto formale e di fatto, e viene trattato il principio dell’effettività dell’incarico, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (art. 299 D.Lgs 81/08 – principio di effettività).

Il secondo modulo è focalizzato sulla gestione e sull’organizzazione della sicurezza. Esso intende fornire strumenti operativi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, sovraintendenza, informazione, segnalazione e interruzione dell’attività in presenza di gravi pericoli, i quali ricordiamo che sono obblighi in capo alla figura del preposto. L’obiettivo è quello di consolidare la capacità del Preposto di interagire efficacemente con il Datore di Lavoro, i Dirigenti e il Servizio di Prevenzione e Protezione, contribuendo alla concreta attuazione delle misure previste dal documento di valutazione dei rischi.

Il terzo modulo è dedicato alla valutazione delle situazioni di rischio e al controllo dell’esecuzione delle attività lavorative. In questa sede vengono affrontate le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, anche in relazione alla gestione dei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione. Particolare attenzione è riservata alla gestione del rischio interferenziale e all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), oltre che alla segnalazione di eventi infortunistici e near-miss.

Il quarto e ultimo modulo è infine incentrato sulla comunicazione e sull’informazione, con specifico riferimento alle tecniche e agli strumenti per una comunicazione efficace con i lavoratori, in particolare nei confronti di soggetti neoassunti, somministrati o appartenenti a categorie fragili, anche in ragione di barriere linguistiche o culturali.

Per quanto riguarda l’ambito dell’edilizia, il nuovo Accordo Stato Regioni stabilisce che il corso Preposti è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97 comma 3ter. del D.Lgs 81/08.

In conclusione l’Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un momento di svolta nella disciplina della formazione dei Preposti, aggiornando in modo sistemico l’approccio educativo e metodologico alla luce delle recenti modifiche legislative e delle esigenze concrete rilevate nel contesto lavorativo. La maggiore articolazione del percorso formativo, la periodicità obbligatoria dell’aggiornamento, il divieto di utilizzo della modalità e-learning e la strutturazione in moduli specialistici, sono elementi che testimoniano un cambio di passo significativo, destinato ad incidere positivamente sull’efficacia della prevenzione nei luoghi di lavoro.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è auspicabile che i Datori di Lavoro, i consulenti e le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza si attivino per una puntuale lettura e interpretazione del testo, al fine di garantire una piena conformità normativa e una concreta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, partendo proprio dal rafforzamento del ruolo del Preposto quale figura centrale del sistema prevenzionistico aziendale.

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