Primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro: tema ancora una volta la formazione, dopo i chiarimenti riguardanti l’elearning. L’interpello 1/2019 verte sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
Il quesito è del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e riguarda la possibilità o meno di organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011. Attraverso un unico corso formativo si otterrebbe così l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
In questi ultimi anni sono stati diversi gli interpelli concernenti gli aggiornamenti formativi delle figure della Sicurezza, nel caso specifico è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ad aver formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli sui due diversi punti descritti brevemente nell’introduzione:
A questo proposito il CNI segnala che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.
Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019”.
Per rispondere, la Commissione premette che “nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ Aggiornamento per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”.
Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, continua l’Interpello, la Commissione in conclusione, ritiene che:
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