Primo interpello del 2019 in materia di sicurezza sul lavoro: tema ancora una volta la formazione, dopo i chiarimenti riguardanti l’elearning. L’interpello 1/2019 verte sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e riguarda la possibilità o meno di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
Il quesito è del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e riguarda la possibilità o meno di organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011. Attraverso un unico corso formativo si otterrebbe così l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
Interpelli e aggiornamenti formativi
In questi ultimi anni sono stati diversi gli interpelli concernenti gli aggiornamenti formativi delle figure della Sicurezza, nel caso specifico è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ad aver formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli sui due diversi punti descritti brevemente nell’introduzione:
- se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011″;
- se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
A questo proposito il CNI segnala che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.
Per rispondere a questi quesiti è stato pubblicato l’Interpello n. 1/2019 del 31 gennaio 2019 avente per oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019”.
Commissione Interpelli: la risposta
Per rispondere, la Commissione premette che “nell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ Aggiornamento per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”.
Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, continua l’Interpello, la Commissione in conclusione, ritiene che:
- ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
- non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione”.