Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
Dal 15/06/2018 entra in vigore la Delibera dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 del 24/04/2018 con la quale si individuano i criteri e le condizioni per l’iscrizione alla sotto categoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi)
Tale deliberazione indica le modalità semplificate d’iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.
Le condizioni richieste alle imprese che intendono iscriversi alla sotto categoria 4-bis risultano:
46. essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
47. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
48. dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.
Il quantitativo massimo di rifiuti trasportati risulta pari a 400 tonnellate annue, con limitazioni a specifiche tipologie di rifiuti (p.es. rifiuti metallici, limatura e trucioli di metalli ferrosi, imballaggi metallici, rame, bronzo, ottone, ecc.).
Con Circolare n. 10 del 28/05/2018 il Ministero del Lavoro fissa al 15/06/2018 il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo (decennale) delle autorizzazioni alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, da parte dei costruttori. Il Ministero con tale provvedimento intende conoscere le autorizzazioni per le quali permane l’interesse del fabbricante al rinnovo, in modo da avviare, una volta che saranno disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria tecnica per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico (si sottolinea l’entrata in vigore recentemente del nuovo DM 17/01/2018 – NTC2018), secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Sicurezza).
Si evidenzia come il ministero rilascia l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego “… dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non …”, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
L’autorizzazione è soggetta a rinnovo decennale per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Con Decreto 20/03/2018 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva 2018/217/UE che modifica (a livello comunitario) la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tale decreto modifica l’art. 3 del D.Lgs. n. 35 del 27/01/2010 di attuazione in ambito nazionale della Direttiva 2008/68, recependo le previsioni europee.
In base all’art.3 del DM 35/2017, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati elencati al comma 2 lett. a), b) e c).
Ai sensi del comma 2 lett. c) le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 01/01/2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.
Si sottolinea come la Direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/09/2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, è stata più volte soggetta a direttive di modifica poi recepite nel nostro ordinamento. L’art. 5 di tale decreto rimette al Ministero il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR.
La Direttiva 2008/68 finora è stata modificata dalla:
L’Albo gestori ambientali ha pubblicato recentemente tre nuove circolari di chiarimento ed approfondimento su specifici aspetti. In particolare:
Il 25/05/2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy; diventano operative le norme sugli adempimenti e sulle relative sanzioni.
Si sottolinea come il 17 maggio u.s., sono iniziati al Senato i lavori della Commissione speciale per l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679″.
In base alle indicazioni emerge quanto segue:
Fonti: informativa 06/2018 - www.ambientesicurezza.it.
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