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Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze e adempimento

Nuovo Accordo “Unico” della Conferenza Stato Regioni sulla formazione della sicurezza sul lavoro del 17/04/2025: principali novità e prossimi adempimenti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Unico per la formazione in sicurezza sul lavoro, la Conferenza Stato-Regioni convocata in seduta ordinaria il 17/04/2025 ha sancito l’Accordo per la formazione ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

L’Accordo in questione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha lo scopo di aggiornare l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 per tutti i soggetti della sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi della Conferenza Stato Regioni per la formazione del 21/12/2011 (lavoratore, dirigente, preposto / RSPP – Datore di lavoro), del 22/02/2012 (attrezzature di lavoro) e del 07/07/2016 (RSPP).

Qualità dell’aria negli ambienti interni: pubblicata la norma UNI 11976:2025

E’ stata pubblicata la norma UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna”, in vigore dal 10/04/2025, che specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione.

La norma, che nasce dal riconoscimento del legame tra qualità dell’aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici, prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

– chimici (p.es. composti organici volatili e polveri sottili),

– fisici (p.es. radon)

– biologici (p.es. virus, microrganismi e allergeni).

Per valutare la qualità dell’aria, la norma suggerisce monitoraggi della durata di almeno 5 giorni, da effettuare sia nella stagione calda che in quella fredda. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l’anidride carbonica come indicatore dell’efficacia dei ricambi d’aria.

MUD 2025: scadenza presentazione 28/06/2025

Il DPCM 29/01/2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, prevede il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD relativo all’anno 2024 è fissato al 28/06/2025.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

Comunicazione Rifiuti;
Comunicazione Veicoli fuori uso;
Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tra le novità si segnala l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI. L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

Dichiarazione PRTR 2025: novità e nuove procedure

Per gli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011, si ricorda che la comunicazione dei dati 2024 deve avvenire mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo ed anche attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online ISPRA.

Il nuovo applicativo sarà rilasciato, secondo le seguenti tempistiche:

Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
Fase 2: Entro il 15 maggio 2025 registrazione come utenti dell’applicativo
Fase 3: Entro il 30 giugno 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo
Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA): novità per i rifiuti costituiti da capsule di caffè

Con la Deliberazione n. 3 del 14/04/2025 il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto la possibilità di iscrizione nella categoria 1 per le imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti.

Attraverso la delibera in questione, la Tabella D2 di cui all’Allegato D della Deliberazione ANGA n. 5 del 03/11/2016, che regolamenta le dotazioni minime di veicoli e personale per l’iscrizione in categoria 1, viene integrata con l’indicazione dei rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti identificati dal codice EER 20 01 99.

INAIL: aggiornamento applicativo per comunicazione e denuncia di infortunio

A partire dal 16/05/2025, INAIL rilascerà una versione aggiornata degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio. La principale novità è l’introduzione di un nuovo campo obbligatorio che richiede di specificare se l’evento lesivo è avvenuto in cantiere.

L’inserimento di questa nuova informazione è particolarmente utile per l’aspetto relativo alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. L’INAIL ricorda che per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si ricorda che la “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

La “Denuncia/comunicazione di infortunio” deve essere invece inoltrata dal datore di lavoro all’NAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità per servizi ristoro – distribuzione acqua e gestione rifiuti urbani

E’ stato pubblicato il D.M. MASE 7/04/2025 che ha adottato i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre, con D.M. MASE 9/04/2025 sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, di cui al DM 06/11/2023.

Il Ministero ha quindi adottato i criteri ambientali minimi per l’affidamento: del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. Risulta parte integrante del DM l’Allegato 1 recante il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero il Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP).
Il DM entra in vigore il 18/06/2025, abrogando il precedente DM 23/06/2022.

Per quanto riguarda invece i servizi ristoro – distribuzione acqua, il provvedimento in questione, che entra in vigore il 26/05/2025, aggiorna i criteri ambientali minimi per:

  • l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;
  • gestione punti di ristoro (servizio bar);
  • servizio di preparazione e somministrazione di panini;
  • fornitura, installazione e la gestione di «case dell’acqua» e di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

Reti di sicurezza contro la caduta di oggetti: in vigore la nuova norma UNI 11808-3 e UNI 11808-4

Dal 17/04/2025 è entrata in vigore la norma UNI 11808-4:2025 “Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza” congiuntamente alla norma UNI 11808-3:2025 che indica i requisiti delle “Reti contro la caduta di piccoli oggetti”.

La norma si applica alle reti di sicurezza, e ai loro accessori, destinati a raccogliere e contenere oggetti che possono cadere dall’alto, per fornire protezione a lavoratori e persone che sostano e/o transitano sotto una zona pericolosa. La norma specifica un sistema di rete (O2) costituito, nella parte inferiore, da una rete conforme alla UNI EN 1263-1:2015 (sistema S) o alla UNI 11808-1:2021 o alla UNI 11808-2:2021 e, nella parte superiore, da una rete conforme alla UNI 11808-3:2024, accoppiate solidalmente tra loro. La norma non si applica alle reti di sicurezza trattate dalla UNI EN 1263-1:2015, dalla UNI 11808-1:2021 e dalla UNI 11808-2:2021.

La serie di norme UNI 11808 Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo è attualmente composta dalla

  • UNI 11808-1:2021 – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo
  • UNI 11808-2:2021– Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo.
  • UNI 11808-3:2025 – Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza – Parte 3: Reti contro la caduta di piccoli oggetti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo

Le due norme si applicano alle reti di sicurezza di piccole dimensioni escluse dal campo di applicazione della UNI EN 1263-1:2015. E non si applicano alle reti di sicurezza trattate dalla UNI EN 1263-1.

Bando ISI INAIL 2024: domanda per finanziamenti per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro entro il 30/05/2025

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dell’articolo 1, commi 862 -864 della Legge 28/12/2015, n.208 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’INAIL finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

La procedura di domanda per il corrente anno si aprirà a partire dal 14/04/2025 con temine ultimo entro le ore 18:00 del 30/05/2025.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/05/2025

Entro il 30/05/2025 dovranno inoltre essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Aprile 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Maggio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

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