Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 per la presentazione dell’istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione e la Guida alla compilazione delle domande che verranno inoltrate entro il 29/02/2020, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di settore, adottati dalle aziende nel 2019.
A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/02/2019, sono stati ricondotte ad un unico articolo (art. 23) le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall’art. 20 (Modello OT20) e dopo il primo biennio di attività dall’art. 24 (Modello OT24).
Il nuovo Modello OT 23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del “vecchio” Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche.
Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo Modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle previste dal Modello OT24 dell’anno scorso, pertanto la compilazione e la trasmissione è da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.
ll D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
A partire da tale data, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento UE 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.
Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in esse contenute:
La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
A. dall’installazione delle apparecchiature;
B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C. dallo smantellamento delle apparecchiature.
Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.
Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competente il diritto di segreteria annuale pari a 21,00 €.
Con Circolare n. 9/2019 il Comitato Gestori ambientali fornisce brevi chiarimenti sull’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a seguito del quesito posto da diverse imprese relativo alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/ 2006, del Parlamento e del Consiglio, sulle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.
Secondo il Comitato nazionale:
Quindi, secondo il Comitato deve risultare iscritto all’Albo nella pertinente categoria:
Invece, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2019 è stato pubblicato il Decreto 4 luglio 2019 (c.d. Decreto FER1) che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti (indicati nell’Allegato 1 a tale Decreto) al fine del raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
ll nuovo Decreto prevede l’accesso agli incentivi, previe procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti:
Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.
Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/09/2019.
Fonti: informativa 09/2019 - www.ambientesicurezza.it.
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