Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
È stato pubblicato in G.U. il D.L. 14/12/ 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, in vigore dal 15/12/2018.
Con tale decreto-legge (che ancora deve affrontare il percorso parlamentare di conversione in legge) è prevista la soppressione dell’attuale SISTRI, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; permane l’obbligo della tracciabilità dei rifiuti con il sistema “cartaceo” (formulari, registro c/s rifiuti, MUD), in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità coerente con l’assetto normativo vigente (c.d. SISTRI 2.0). Risultano quindi abrogate le varie disposizioni di istituzione del SISTRI, sulle modalità di gestione di tale sistema, nonché sugli oneri dovuti da parte delle ditte iscritte al SISTRI (ex D.Lgs. 205/2010 – D.L. 101/2013 – D.L. 78/2009)
Inoltre, il decreto-legge non contiene le disposizioni per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni/rinnovi autorizzativi degli impianti di riciclo le quali autorizzano, appunto, a trasformare i rifiuti in “beni”, ovvero le cosiddette autorizzazioni “End of Waste”.
“Ad oggi i criteri nazionali ed europei “End of Waste” coprono solo alcune, limitate, categorie di rifiuti quindi se non si pone rimedio a questa lacuna normativa con una norma “ponte” che consenta alle regioni di fissarli in via provvisoria con le autorizzazioni si rischia, considerata l’emergenza impiantistica in cui ci troviamo – aggravata dai roghi sempre più frequenti – di compromettere irreparabilmente non solo il settore del riciclo, ma l’intero ciclo della gestione dei rifiuti, con gravi danni per tutta la collettività” afferma Andrea Fluttero – Presidente FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese dell’Economia Circolare).
Si ricorda che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018, è stato stabilito che i criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” non possono essere definiti dalle Regioni, o da enti da essa delegati (p.es. Province), costituendo un precedente che ha portato al blocco di tutte le autorizzazioni, atti o provvedimenti con i quali veniva stabilita la cessazione “caso per caso” della qualifica di rifiuto per determinati materiali.
È emersa quindi la necessità di una modifica dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per attribuire chiaramente alle Regioni e alle Province le competenze sul rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.
In G.U. è stato pubblicato il Comunicato INAIL con l’Avviso Pubblico ISI 2018 per l’attribuzione dei finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con Determina del Presidente INAIL n. 519 del 6/12/2018 vengono infatti approvati i criteri generali per l’attivazione della procedura per i finanziamenti alle imprese; quest’anno la somma dei fondi a disposizione risulta pari a € 369.726.206 suddivisi in n. 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari.
Come ogni anno INAIL intende così:
Sono destinatari dei finanziamenti le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli enti del terzo settore.
Gli assi di finanziamento risultano 5, ovvero:
Dal 01/01/2019 è in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi (c.d. VerpackG) che andrà a sostituire l’attuale modalità di gestione sugli imballaggi(c.d. VerpackV) apportando cambiamenti significativi. Tale disposizione si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.
Gli operatori che effettuano esportazioni di prodotti imballati nel mercato tedesco risultano già da tempo sottoposti all’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio tedesco da parte di tutti gli operatori. Tale sistema è costituito da società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio; esso risulta complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.
Dal 01/01/2019 qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i propri prodotti, risulta soggetto a tale adempimento.
Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione e pagamento, le seguenti tipologie di imballaggi:
Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco; fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.
L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:
Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è denominato LUCID (www.verpackungsregister.org).
L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister (Organo centrale del registro degli imballaggi); le sanzioni previste risultano:
In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2019, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.
La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura; se i contratti di fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali predisposti dall’Ente gestore della rete fognaria non hanno come riferimento il 31 gennaio, il termine per presentare tale comunicazione è il 28 febbraio 2019.
La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.
È online dal 21/11/2018 il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 50% (c.d. bonus ristrutturazioni edilizie) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
Per gli interventi edilizi che comportano modifiche alla trasmittanza dell’edificio occorre infatti trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50%:
L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo; soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1 agosto 2018 e il 21 novembre 2018, il termine per l’invio decorre dal 21 novembre 2018 (ovvero entro il 19/02/2019).
La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:
Per il prossimo anno sono state confermate le agevolazioni fiscali per interventi edilizi, con la proroga al 31 dicembre 2019 dei vari bonus in vigore. Le detrazioni IRPEF sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e coprono il 65% delle spese sostenute per lavori sulle singole unità immobiliari volti a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, migliorare l’isolamento termico dell’edificio, installare pannelli solari per produrre acqua calda, sostituire impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, sostituire scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore.
La detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di intervento: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, acquisto e posa in opera di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A o con generatori alimentati da biomasse combustibili.
La spesa massima sui cui calcolare l’importo da sottoporre a detrazione è pari a 96.000 € per singola unità immobiliare; riguarda una serie di interventi, tra cui la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, opere finalizzate a ottenere risparmi energetici, installazione di fonti rinnovabili (tra cui pannelli fotovoltaici e batterie), bonifica dell’amianto.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Fonti: informativa 01/2019 - www.ambientesicurezza.it.
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