Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
La nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche, definita dal DPR 16/11/2018, n. 146, contiene le linee guida nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24/01/2019.
Tale decreto modifica le modalità operative per coloro i quali commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione, detengono attrezzature ed impianti (di trattamento aria, di condizionamento, frigorifere) che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
In particolare, tale decreto prevede:
Infine, il nuovo DPR 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del DPR 27/01/2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.
Con Circolare n. 1/2019 del 28/01/2019, il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori“.
Il Comitato Gestori Ambientali, nel richiamare la Circolare Ministeriale prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 in cui viene espresso il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate, ricorda come il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
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Nel caso in esame, invece il veicolo viene utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada), secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 e le norme sul possesso dei titoli autorizzativi.
Il Comitato afferma quindi che “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.
Inoltre, si ricorda che con Delibera n. 1 del 23/01/2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti; in tale documento vengono dettagliati i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell’Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all’intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.
Nello specifico all’art.1, la Delibera ricorda i compiti del Responsabile:
Con Circolare del Ministero Ambiente del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, sono stati aggiornati i criteri operativi e gestionali per prevenire o ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolare annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/2018 che aveva apportato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell’impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.
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La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, ricorda la Circolare, deve essere svolta negli impianti di gestione dei rifiuti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco; per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
La legge di modifica e conversione del DL 135/2018, approvata dal Senato il 29/01/2019 (ora all’esame della Camera), oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, istituisce un nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente.
Tale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovrebbe essere gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tale Registro dovranno iscriversi i soggetti ivi indicati nel termine indicato al comma 3 bis.
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Il comma 3 quater parla di contributi: “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”
Il comma 3-quinquies sanziona “La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis (il regolamento che non è ancora stato pubblicato) sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.”
Con Direttiva UE 2019/130 del Consiglio UE del 16/01/2019 viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore dagli stati membri.
Oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA, le più rilevanti modifiche riguardano l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti”, con nuovi inserimenti di voci, e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, completamente sostituito dalla Direttiva 2019/130.
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Nello specifico all’allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” intesi come “agente cancerogeno” sono aggiunte le seguenti lavorazioni:
-7 “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”;
-8 “Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.
L’allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito dal testo che figura nell’allegato alla direttiva con i nuovi valori limite di esposizione professionale per sostanza.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Fonti: informativa 02/2019 - www.ambientesicurezza.it.
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