Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
E’ stata recentemente pubblicata la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 24 giugno 2020, n. 3 che ha modificato la precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all’identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti e all’integrazione della relativa modulistica.
Tale delibera, in vigore dal 2 febbraio 2021, stabilisce l’obbligo per il Responsabile Tecnico di attestare la tipologia di carrozzeria mobile (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e i codici EER abbinati alla stessa. L’impresa potrà così utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, sarà riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate e i codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. Inoltre, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.
È stato pubblicato in GU il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale, in particolare alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività, a partire dal 26/09/2020, altre necessitano di successivi provvedimenti attuativi.
Fra le principali novità di segnala:
NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO
La modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:
i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.
L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE
Risulta chiarita l’esclusione dai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.
NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA” e ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento», le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenut, con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.
NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Viene richiamato il nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.
NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI
Si segnala che il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti viene ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata. Analogamente è previsto che la conservazione dei formulari di trasporto sia ridotta a 3 anni.
Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete.
SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO
La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.
REGIME SANZIONATORIO
La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.
Il D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 che attua la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, modifica il precedente D.Lgs. n.136/2016 specificando la “salute e sicurezza sul lavoro” fra le materie per le quali occorre garantire le condizioni di lavoro previste per chi effettua prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di:
Sono stati pubblicati in GU quattro decreti legislativi in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.
Nello specifico:
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118
Tale decreto prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Tale decreto ha l’obiettivo di:
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 Tale decreto ha l’obiettivo di:
E’ stato recentemente pubblicato in GU il DM 07/08/2020 che aggiorna le condizioni di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento. Tale decreto abroga a partire dal 30/09/2021 il vecchio DM 01/03/1974.
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone; esso disciplina i criteri e le condizioni in base ai quali, a seguito di specifiche operazioni, gli scarti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere riutilizzati nella filiera.
Maggiori dettagli nel provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tale regolamento, in attesa della pubblicazione in GU, si compone di 7 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità; risultano previsti inoltre i seguenti allegati:
– l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
– l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
– l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
Fonti: informativa 10/2020 - www.ambientesicurezza.it.
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti utili e informazioni su servizi, formazione, consulenza.
© PASS SRL | C.F. e P.IVA 01756130389 | Via Cairoli, 22 - 44121 Ferrara | Tel +39 0532 247713 | Fax 0532 215574 | passferrara@pec.it | © 2020. ALL RIGHTS RESERVED. POWERED BY PIXEL CREW | PRIVACY POLICY & COOKIE POLICY
Iscriviti alla newsletter per ricevere aggiornamenti utili e informazioni su servizi, formazione, consulenza.