Riepiloghiamo di seguito le ultime novitĂ normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti
Albo gestori ambientali: ultime novitĂ e proroga validitĂ provvedimenti
Con Circolare n. 16 del 30/12/2021 lâAlbo nazionale gestori ambientali fornisce chiarimenti sulla proroga dello stato di emergenza; si segnalano inoltre i seguenti recenti provvedimenti emessi dallâAlbo:
- Circolare n. 14 del 21/12/2021: âAttribuzione dei codici dellâEER 20 03 04 e 20 03 06â
- Circolare n. 13 del 21/12/2021: âChiarimenti circa lâefficacia e la validitĂ dei provvedimenti di iscrizione e rinnovoâ;
- Delibera n. 13 del 14/12/2021: âModulistica per il rinnovo dellâiscrizione allâAlbo nella categoria 6 per imprese extra UEâ
- Delibera n. 12 del 30/11/2021: âIscrizione allâAlbo delle carrozzerie mobiliâ
La Circolare n. 16/2021 ribadisce come, considerato che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato per effetto del DL 24/12/2021 n. 221, sino al 31/03/2022, ne consegue che le iscrizioni in scadenza nellâarco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, conservano la loro validitĂ fino al 29/06/2022, ferma restando lâefficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
La Circolare n. 14/2021 chiarisce come, a seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato lâart. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dellâentrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-sexies), del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dellâ iscrizione allâAlbo nelle categorie 1 e 4. Al riguardo lâA.N.G.A. ritiene che, con lâentrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dellâiscrizione allâAlbo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione allâAlbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La Circolare n. 13/2021 chiarisce come la data da riportare allâinterno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validitĂ del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato allâimpresa successivamente alla scadenza dellâiscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato allâimpresa prima della scadenza dellâiscrizione in essere, lâefficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.
Con Delibera n. 12/2021 lâAlbo ha modificato la deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 relativa allâiscrizione allâAlbo delle carrozzerie mobili. In particolare, la nuova Deliberazione ha stabilito, che i provvedimenti dâiscrizione allâAlbo relativi alle carrozzerie mobili in corso di validitĂ alla data del 02/02/2021, dovranno essere aggiornati entro il 31/01/2022.
INL: circolare e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Con Circolare n. 4 del 09/12/2021 lâINL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle ultime disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La Circolare INL n. 3 del 09/11/2021 ha fornito infatti alcune prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal DL 146/2021 con specifico riguardo allâarticolo 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui allâAllegato I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per le violazioni di cui allâAllegato I, lâINL ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile allâatto dellâaccesso ispettivo:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dallâalto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimitĂ di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Nuovo decreto âanti-COVIDâ: estensione del Super green pass e nuove regole per la quarantena
A seguito del Consiglio dei ministri del 29/12/2021 è stato pubblicato un nuovo Decreto âanti-COVIDâ che:
- aggiunge nuove restrizioni a quelle introdotte dal DL 221/2021, a partire dal 10/01/2022, richiedendo il Super green pass per ulteriori attivitĂ ;
- modifica le attuali regole per la quarantena, escludendole o limitandole per quei soggetti vaccinati che abbiano avuto un contatto âstrettoâ con un positivo.
In base al nuovo DL âanti-COVIDâ dal 10/01/2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia lâuso del green pass rafforzato alle seguenti attivitĂ :
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione allâaperto;
- impianti di risalita con finalitĂ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche allâaperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attivitĂ allâaperto.
- lâaccesso e lâutilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Inoltre, in base a tale DL, la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19
- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- o dalla guarigione
- o dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).
Formazione sicurezza sul lavoro: modifiche al D.Lgs. 81/08 per lavoratori, preposti e datori di lavoro
Ă stata pubblicata sulla G.U. n. 301 del 20/12/2021, la Legge 17/12/2021 n. 215, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021. Per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, si segnalano le modifiche allâarticolo 37 (commi 2, 5 e 7), con lâintroduzione di novitĂ che interessano la formazione del Datore di Lavoro, del Preposto, e la prossima adozione da parte della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo in materia di formazione.
Entro il 30/06/2022, infatti, la Conferenza Stato Regioni dovrĂ adottare un accordo nel quale provvederĂ allâaccorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di formazione, in modo da garantire:
- lâindividuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalitĂ della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- lâindividuazione delle modalitĂ della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalitĂ delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Al comma 5, è specificato che lâaddestramento consiste nella prova pratica, per lâuso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, oltrechĂŠ nellâesercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dellâobbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.
Al comma 7, ora sostituito, il datore di lavoro va ad aggiungersi a dirigenti e preposti, quale soggetto che deve ricevere unâadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto sarĂ previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni.
Infine, il nuovo comma 7-ter stabilisce che per assicurare lâadeguatezza e la specificitĂ della formazione nonchĂŠ lâaggiornamento periodico dei preposti, le relative attivitĂ formative devono essere svolte interamente con modalitĂ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dellâevoluzione dei rischi o allâinsorgenza di nuovi rischi.
CONAI: adempimenti in scadenza al 20/01/2022
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (âimballaggi pieniâ), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicitĂ mensile, trimestrale o annuale entro il 20/01/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;Â
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export. Â
Sempre il 20/01/2022 scade in termine per lâinvio del Modello 6.20 relativo agli imballaggi riutilizzabili.
Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi
In base a quanto previsto dallâart. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31/01/2022, le imprese con scarichi di reflui da attivitĂ produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare allâEnte gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualitĂ delle acque reflue industriali scaricate.
La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno unâattivitĂ produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrĂ essere presentata allâEnte gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dellâinsediamento produttivo.
Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2022
Il 28/02/2022 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, lâelaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attivitĂ di smaltimento o di bonifica dellâamianto, entro il 28/02/2022, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sullâattivitĂ svolta nellâanno solare precedente; lâomissione dellâobbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da ⏠2.582 a ⏠5.164.
Il 28/02/2022 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare allâimpresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalitĂ stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autoritĂ competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2021.
