Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti.
Si segnala che con Legge n. 299 del 15/12/2016. di conversione del D.L. 189 del 16/10/2016 relativo agli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, veniva prorogato il termine relativo all’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) per le società sportive dilettantistiche previsto dal c.d. “Decreto Balduzzi” al 01/01/2017. Ma nella conversione del Decreto Legge, il recepimento di un emendamento ha fatto slittare il termine al 30 giugno 2017. Il 15/11/2016 il Ministero della Salute con nota esplicativa sull’articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, chiariva infatti che la sospensione dell’obbligo di adozione del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) era da ritenersi valida su tutto il territorio nazionale fino alla data del 1 gennaio 2017 e non solo nelle aree che hanno subito danni per il terremoto dell’agosto 2016. Nella stessa nota il Ministero della Salute precisava che la violazione da parte delle Società Sportive Dilettantistiche dell’obbligo di dotarsi dei Defibrillatori Semiautomatici (DAE) comporta responsabilità di natura penale con riferimento ad eventuali eventi (morte o lesione) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico.
Si segnala che a partire dal 01/06/2017 lo SPISAL dell’ULSS n. 6 della Regione Veneto ha programmato l’avvio dell’intervento di vigilanza con la finalità di accertare la corretta applicazione della normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Qualora l’azienda si occupi anche della lavorazione del legno (tornitura, foratura, levigatura, applicazioni di pitture, vernici, lacche, mordenti) il suddetto controllo sarà esteso anche al rispetto degli obblighi relativi al rischio cancerogeno ed in particolare:
a) le modalità con cui è stata effettuata la valutazione del rischio e il relativo esito;
b) la tenuta del “registro dei lavoratori esposti”, il quale si ricorda deve essere istituito in azienda e gestito successivamente dal medico competente;
c) l’invio del “registro degli esposti” all’INAIL e allo SPISAL con frequenza triennale.
Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20 luglio è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al II trimestre dell’anno in corso ed in particolare:
Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente di una circolare esplicativa (prot. 7619 del 30 maggio 2017) finalizzata a fornire utili chiarimenti per un’uniforme applicazione del D.M. 264/2016 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero pubblica in appendice alla circolare un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione tutti i contenuti del D.M. 264/2016. Si evidenzia come i sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), ovvero:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Dal Ministero del lavoro con circolare n. 11 del 17 maggio 2017, sono state riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi del D.M. 11/04/2011 infatti, il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro.
Si ricorda che sono oggetto di verifica periodica da parte di tali soggetti, secondo le modalità e tempistiche fissate dal D.M. 11/04/2011, le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro o sospesi carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 – 2 (D.Lgs. 93/2000), generatori di calore con potenza superiore a 116 kW.
Fonti: informativa 06/2017 - www.ambientesicurezza.it.
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