Riepiloghiamo di seguito le ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le relative scadenze/adempimenti.
Con Deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali del 23/01/2017 viene prorogato al 15/05/2017 il termine per presentare la nuova domanda di iscrizione all’Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti. Tale termine era previsto dall’articolo 5, comma 1, della Delibera n. 3 del 13 luglio 2016, che detta criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6, ovvero imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
La Direttiva UE n. 2017/164 della Commissione Europea, del 31/01/2017 riporta il quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio Europeo. Gli Stati membri stabiliranno valori limite nazionali indicativi dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati, tenendo conto dei nuovi valori europei e dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 21 agosto 2018.
Il 28/02/2017 scade il termine ultimo per per la presentazione del modello OT/24 con il quale INAIL riconosce uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” per quelle aziende, operative da almeno un biennio, che nel corso del 2016 hanno attuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica da parte delle ditte in possesso dei requisiti previsti da INAIL ovvero al raggiungimento del punteggio minimo pari a 100 degli interventi previsti.
Entro il 28/02/2017 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o svolgono attività di smaltimento o di bonifica, devono inviare la relazione sull’attività svolta nel 2016. Tale relazione deve contenere le informazioni prescritte dall’art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e d) della Legge 27.3.93 n. 257 e deve essere redatta secondo il fac-simile di cui alla Circolare Ministeriale 17.02.93 n. 124976. La comunicazione va fatta alle Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell’impresa.
Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata (“imballaggi pieni”), si ricorda che entro il 28 febbraio vanno inviati al CONAI i moduli per la richiesta di esenzione dell’applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi esportati. In particolare, chi applica la procedura di esenzione semplificata ex-ante, con calcolo annuale di plafond di esenzione, deve comunicare al CONAI con mod. 6.5 CONAI il nuovo plafond da applicare nell’anno in corso, calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente. Chi applica la procedura di esenzione ordinaria ex-post, deve invece inviare a CONAI entro il 28 febbraio il mod. 6.6, contenente richiesta il conguaglio del contributo ambientale CONAI su materiali esportati nell’anno precedente.
Fonti: informativa 02/2017 - www.ambientesicurezza.it.
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