L’interpello n.4/2016 conferma il divieto di erogare via E-Learning la parte di formazione specifica prevista all’interno dei programmi di formazione lavoratori di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
La formazione E-Learning infatti è consentita dall’Accordo in questione esclusivamente per le prime 4 ore del corso lavoratori, quelle relative alla formazione generale, e soltanto se erogata secondo i criteri contenuti nell’allegato I dello stesso Accordo. Pertanto emerge chiaramente che non è possibile erogare la parte della formazione specifica dei lavoratori secondo la modalità E-Learning. L’unica eccezione consentita dalla norma riguarda gli eventuali corsi via E-Learning approvati tramite “progetti formativi sperimentali eventualmente individuati da Regioni e Province Autonome nei loro atti di recepimento”dell’Accordo in questione.
La formazione dei lavoratori per la parte di formazione specifica, che può variare a seconda della classificazione di rischio basso-medio-alto dell’azienda dalle 4 alle 12 ore, deve essere erogata esclusivamente in aula in condizioni di presenza del docente.
Nello stesso interpello si fa inoltre specifico riferimento al divieto non soltanto dell’E-Learning ma anche, più in generale, dell’utilizzo di strumenti come la videoconferenza, dato che viene espressamente richiamato il caso di “strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti”.
Rif. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione Interpelli – INTERPELLO n.4/2016 del 21/03/2016