Valutazione e Gestione del Rischio Cancerogeno valido per aggiornamento RSPP e ASPP – in videoconferenza
DESTINATARI
Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D. Lgs. 81/08 , comma 6, prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di seguire corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.
CONTENUTI CORSO
Il corso si concentra sulle importanti novità a seguito dell’entrata in vigore, il 24 giugno 2022, del del 1° giugno 2020, attuativo della Direttiva (UE) 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione di agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, che ha portato ad una modifica significativa degli allegati XLII e XLIII del 81/2008.
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze delle recenti importanti evoluzioni normative e della ricerca sulle sostanze cancerogene, avendo riguardo tra l’altro alle c.d. “process generated substances”.
In particolare analizzeremo le importanti novità introdotte dal DM 11/02/2021 che ha modificato l’elenco degli Agenti Cancerogeni e delle Lavorazioni collegate, con particolare riferimento ai nuovi valori limite per:
1) Formaldeide (presente in quasi tutti i collanti)
2) Emissioni gas di scarico motori diesel (ogni lavorazione che esponga i lavoratori a queste emissioni)
3) Oli minerali esausti (ogni lavorazione che comporti esposizione a questa lavorazione – in primis officine)
che espongono tutte le aziende a pesanti sanzioni in caso di mancato aggiornamento della VDR per Agenti Cancerogeni.
SANZIONI
Ferme restando le sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti. Il completamento e dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. La funzione di RSPP/ASPP non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme.
Sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3071,27 Euro a 7862,44 Euro).
ATTESTATI
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente.